Stampa

INPS – Circ. n. 82 del 17.07.2024 : Decontribuzione SUD prorogata al 31.12.2024 per i rapporti in essere al 30 giugno.


icona

Arrivano dall’ INPS nuove istruzioni in merito alla proroga al 31 dicembre 2024 della Decontribuzione Sud.

La proroga, già annunciata nelle scorse settimane, arriva dopo il via libera concesso dalla Commissione UE con la decisione C (2024) 4512 finale del 25 GIUGNO 2024.

Decontribuzione Sud consiste in un esonero contributivo pari al 30% di quanto complessivamente dovuto dal datore di lavoro per la contribuzione a proprio carico ( esclusi premi e contributi INAIL ) dei dipendenti con sede lavorativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, esclusi i lavoratori del settore agricolo e da quello domestico.

L’agevolazione è riconosciuta sulla base di percentuali decrescenti a seconda delle annualità  di riferimento.  E’ previsto dunque che, sino al 31 dicembre 2025, l’esonero è del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro; per gli anni 2026 e 2027 l’esonero scende al 20%; per gli anni 2028 e 2029 si passa al 10%.

La durata semestrale della proroga al 31 dicembre 2024 richiederà ulteriori provvedimenti della Commissione UE per la copertura sino al 2029.

La proroga porta con sé alcune novità illustrate dall’ INPS con la circ. n. 82 del 17.07.2024.

Proroga solo per i rapporti già in essere al 30 giugno – Su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, l’ INPS ha chiarito che l’agevolazione trova applicazione esclusivamente sulla contribuzione dovuta in relazione a rapporti di lavoro subordinato già in essere al 30 giugno 2024, anche in caso di proroghe o trasformazioni a tempo indeterminato intervenute dopo il 30 giugno 2024.

Restano invariati i massimali – La misura è stata applicata, a partire dal mese di luglio 2022, sulla base delle disposizioni della sezione 2.1 della comunicazione C ( 2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “ Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’ economia a seguito dell’ aggresisone della Russia contro l’ Ucraina “. Il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temprarary Crisis and Transition Framework è pari a : 

  • 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
  • 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.  

L’esonero non ha quindi natura d’incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetto al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti all’art. 31 del D.Lgs n. 150 del 14.09.2015).

Stante la natura contributiva dell’agevolazione, è richiesta invece la regolarità contributiva attestata dal possesso del DURC ; l’assenza di violazioni in materia di sicurezza lavoro e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali come previsto dall’ all’art. 1, c. 1175, della L. 27 dicembre 2006n. 296.

Istruzioni per le denunce contributive – I datori di lavoro che intendono fruire dell’agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione. L’ INPS precisa che, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, è altresì necessario indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro. La fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024. In caso di sospensione o cessazione dell’attività, i datori di lavoro dovranno procedere con una regolarizzazione.  

Per quanto non espressamente precisato, restano valide le indicazioni fornite dall’ Istituto con la circ. n. 90 del 27.07.2022

Fonte: INPS - Circ. n. 82 del 17.07.2024