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INPS – Circ. n. 145 del 21.11.2025 : Settore edile, confermata la riduzione contributiva. Domande entro il 15 marzo.


A seguito della conferma, da parte del Ministero del Lavoro, della riduzione contributiva dell'11,5% in favore delle imprese del settore edile , l’ INPS ha pubblicato la circ. n. 145 del 21.11.2025 dove illustra i requisiti necessari per accedere al beneficio.

Possono accedere al beneficio in commento i datori di lavoro classificati nel settore industria e in quello dell’artigianato rispettivamente con i codici stastistici retributivi da 1.13.01 a 1.13.05 eda 4.13.01 a 4.13.05.

La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica. Non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l'esonero per l'occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.

Per accedere al beneficio, le imprese devono:

  • essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;
  • non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
  • rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo "Rid-Edil", disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni on-line" e verranno elaborate entro il giorno successivo. Il termine per l'invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026.

Fonte: INPS