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INPS - Circ. n. 143 del 14.11.2025 : Contratti di solidarietà. Recupero delle sgravio per l’annualità 2024


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Con la circ. n. 143 del 14.11.2025, l’ INPS fornisce istruzioni per il recupero delle riduzioni contributive   connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi, relativamente all’ annualità 2024.

Sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, nella misura pari al 35 % della contribuzione dovuta dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La durata massima dello sgravio è pari a 24 mesi nel quinquennio mobile.

Nel calcolo dello sgravio contributivo bisogna tenere conto che il beneficio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso, per ciascun lavoratore con orario ridotto.  

La circolare, dopo aver riepilogato le contribuzioni che non rientrano nella base di calcolo della riduzione contributiva, ricorda che l’agevolazione connessa ai contratti di solidarietà difensivi è cumulabile con la Decontribuzione SUD. La precisazione si rende necessaria in quanto il beneficio in trattazione è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altra agevolazione contributivo prevista, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento. pertanto, i lavoratori, per i quali l’impresa fruisca del predetto esonero, non evono ssere stati già presi a riferimento per altre agevolazioni contributive.

Fonte: INPS