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INL - Nota n.453/2023 : Tirocinio Fraudolento - Esclusa la competenza del Comitato per i rapporti di lavoro


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Con nota n. 453/2023 l’ INL ha escluso la possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 e illustrate con la nota n. 530/2022

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente: lo ha ribadito l'art. 1, co. 723, della predetta legge che, ha previsto la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento. 

Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede, da parte del personale ispettivo, l’adozione della prescrizione obbligatoria finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento. 

Invece dal punto di vista civilistico, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato è rimesso alla scelta del tirocinante, in quanto l’ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. 

Riguardo poi ai profili previdenziali, e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che di fatto ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, è stato chiarito che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante. 

Sulla base di queste premesse, l'INL giunge alla conclusione che la fattispecie del tirocinio fraudolento sia sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro, inteso quale mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. 

La ratio sottesa alla scelta tiene conto che la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione del tirocinio fraudolento risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa. Pertanto pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l'INL ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.

Fonte: INL - Nota 453/2023