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INL – Nota n. 62/2020 : Diffida accertativa alla PA solo in qualità di responsabile solidale


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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 62/2020, fornisce nuove precisazioni riguardo la possibilità di adottare la diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004 ai datori di lavoro che operano nella Pubblica Amministrazione sia come datori di lavoro diretti, sia in qualità responsabile solidale. 

L'articolo 12 bis del D.L. n. 76/2020, convertito da L. n. 120/2020, ha modificato la disciplina della diffida accertativa ampliando, tra l'altro, la platea dei destinatari del provvedimento, che non sono più solo i datori di lavoro, quali obbligati principali, ma anche i soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.  

Ciò significa, come già precisato dall’ Ispettorato con la circ. n. 6 del 5.10.2020, che, nelle ipotesi, ad esempio, di appalto o somministrazione di manodopera, il personale ispettivo dovrà diffidare, non solo il datore di lavoro, ma anche l'obbligato in solido al pagamento dei crediti spettanti al lavoratore.  

P.A. DATORE DI LAVORO DIRETTO:  

In generale la citata fonte legislativa non pone limitazioni all’individuazione della platea dei destinatari del provvedimento. Nonostante ciò, nel caso in cui la P.A. non paghi le retribuzioni dei propri dipendenti “diretti”, il ricorso alla diffida accertativa si può concretamente ipotizzare solo in casi residuali poiché, il più delle volte, esso si scontra con la disciplina speciale (e con i relativi divieti) dettata per i casi di grave dissesto finanziario degli Enti pubblici. Pertanto ricorrendo tali circostanze l’ Ispettorato non ritiene opportuna l’emissione del provvedimento di diffida accertativa.

P.A. RESPONSABILE SOLIDALE :

Nella diversa ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione sia chiamata a rispondere quale obbligata in solido, l’ Ispettorato del Lavoro rammenta quanto già precisato con nota n. 422 del 17.01.2020, in ordine alla mancata applicazione dell’art. 29, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Tale esclusione, tuttavia, non preclude ai lavoratori il ricorso alla tutela civilistica di cui all'art. 1676 c.c., agendo direttamente nei confronti dei soggetti committenti per conseguire quanto loro dovuto. Dunque, laddove le amministrazioni pubbliche ricoprano il ruolo di responsabili solidali ai sensi del dettato di cui all’art. 1676 c.c., è possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa per i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell’appalto, "fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Inoltre va ricordato che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti pubbliche sono abilitate un al c.d. intervento sostitutivo nell’ipotesi in cui siano verificate inadempienze retributive da parte dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.

Ammessa quindi la possibilità di adottare la diffida accertativa nei confronti della P.A., quale responsabile in solido, l'Ispettorato invita il personale ispettivo a far precedere l'eventuale notifica del provvedimento da una informativa (indicando il calcolo preciso delle retribuzioni dovute a ciascun lavoratore coinvolto nell'appalto, anche se solo nel suo ammontare complessivo, tenendo in considerazione che la responsabilità della stazione appaltante è contenuta entro i limiti di importo dell'appalto e che la possibilità di emettere la diffida accertativa nei confronti della stazione appaltante resta limitata ai soli lavoratori impiegati dall'appaltatore) rivolta alla stazione appaltante e all'appaltatore/datore di lavoro finalizzata all'attivazione delle procedure di cui sopra.

Fonte: INL - Nota 61/2020