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INL – Nota n. 2594 del 14.03.2019: Recidiva – ulteriori precisazioni


carabinieri in cantiere per controllo
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Con nota n. 2594 del 14.03.2019 , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce ulteriori precisazioni riguardo l'individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle relative sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dall’ art. 1, c. 445, lett. e) L. n. 145/2018 ( Legge di Bilancio 2019 ).

La presente nota, segue l’emanazione della circ. n. 2 del 14.01.2019, con la quale è stato illustrato il nuovo apparato sanzionatorio, e la successiva nota n. 1148 del 5.02.2019, riguardante la recidiva che determina il raddoppio delle maggiorazioni da applicare alle sanzioni in caso di violazioni in materia di lavoro.

In quest’occasione, con la nota n. 2594 del 14.03.2019 , l’Ispettorato ( INL ) precisa che:

• La recidiva va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “ trasgressore “ persona fisica ex L. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi;

• Con particolare riguardo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs n. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, pertanto, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi da quest’ultimo;

• Gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, purchè diventati definitivi nei tre anni precedenti rispetto al nuovo illecito;

• L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato.

Fonte: INL - Nota n. 2594 del 14.03.2019