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INL – Nota n. 473/2021 : Tracciabilità delle retribuzioni – valore delle dichiarazioni dei lavoratori


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Con nota n. 473/2021 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del regime sanzionatorio ex art. 1, comma 913, della L. n. 205/2017, in caso di mancata tracciabilità delle retribuzioni dovuta alla mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, della documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche a fronte di dichiarazioni dei lavoratori che escludano il pagamento in contanti. 

Sono diverse le occasioni in cui l’ Ispettorato si è pronunciato in merito al regime sanzionatorio per violazione dell’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni. In quest’occasione giova ricordare che tale obbligo, in vigore dal 1° luglio 2018, vincola i datori di lavoro a erogare retribuzioni e compensi solo attraverso banche, uffici postali o utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, pena l’applicazione della sanzione da 1.000 a 5.000 euro. 

La nota ricorda che sussiste, in capo al datore di lavoro, un obbligo di conservazione della documentazione – in particolare delle ricevute di versamento – anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata a un Iban (ricompresa tra gli strumenti di pagamento elettronico ex articolo 1, comma 910, lettera b), L. 205/2017 – di cui alla nota INL n. 5828/2018), al fine di garantire l’effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.

Nelle ipotesi di dubbia corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti prescritti spetta alla valutazione del personale ispettivo – sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento – l’eventuale attivazione delle procedure per le verifiche presso gli istituti di credito, differenziate a seconda del sistema di pagamento adottato, anche per escludere “la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore” e, conseguentemente, la sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla norma.

Inoltre, a prescindere dalle modalità di corresponsione della retribuzione, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga e la dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato retribuito con strumenti tracciabili pur in assenza di idonea documentazione non possono costituire prova del corretto pagamento della retribuzione.

Fonte:  INL - Nota n. 473/2021