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INL – Circ. n. 3 del 30.07.2020: Contratti di II° livello - Norme derogatorie valide solo in caso di deposito


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L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ), con circ. n. 3 del 30.07.2020, fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo riguardo l’interpretazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015.

Come noto, la citata disposizione prevede l’obbligo di deposito telematico dei contratti come condizione necessaria per la fruizione dei “ benefici contributivi e fiscali “ e “ delle altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali “.

La finalità è quella di consentire un’immediata applicazione delle normative in materia di agevolazioni, rendere più accessibili e consultabili i contratti alle diverse amministrazioni vigilanti e non.

Pur prendendo atto della formulazione letterale dell’ art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015 Ministero e Ispettorato hanno ritenuto di sostenere, in armonia con la ratio della norma, una sua ampia lettura che preveda “l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”. 

Per fare un esempio concreto, il caso citato può far riferimento alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, DL n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015.

Attesa la rilevanza della questione connessa all’efficacia delle disposizioni derogatorie inserite nei contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, la circ. n. 3 del 30.07.2020 precisa che tale obbligo andrà ritenuto applicabile in riferimento ai soli contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della stessa circolare

Fonte: INL - Circ. n. 3 del 30.07.2020