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INL - Nota n. 1799/2021 : Conversione delle ferie in Cassa Integrazione. A quali condizioni ?


Con nota n. 1799/2021 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato interrogato in merito alla sussistenza di profili di illiceità a carico del datore di lavoro che modifichi le giornate di ferie in Cassa Integrazione Ordinaria con causale Covid-19. La richiesta di parere trae origine da un episodio accaduto nel mese di agosto in cui un’azienda avrebbe unilateralmente tramutato la terza settimana di ferie, già concessa e programmata da tempo, in Cassa Integrazione Coivd-19.

Nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, in forza dell’ art. 2109 c.c. al datore di lavoro viene riconosciuta, la facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla, previa comunicazione al prestatore di lavoro. Nell’esercizio di tale facoltà il datore di lavoro deve attenersi ai i criteri stabiliti dall’ art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 secondo cui, “…il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”. 

Eventuali deroghe alla fruizione del diritto al riposo costituzionalmente garantito ex. art. 36, comma 3° sono comunque considerate ammissibili sempreché le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità e imprevedibilità e per questo vengano supportate da adeguata motivazione. 

LE CONCLUSIONI: 

L’ Ispettorato, in linea con quanto già previsto dal Ministero, conferma che gli interventi a sostegno del reddito, sia ordinari che straordinari, costituiscono entrambi ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie. 

Inoltre nel caso specifico, con la sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie e, pertanto, l’esercizio del diritto può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva; diversamente avviene nell’ ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, sebbene in misura ridotta. 

Per quanto concerne invece la mancata comunicazione preventiva di variazione del piano ferie dovuta alla trasformazione in CIGO Covid-19, l’ Ispettorato rileva che la violazione dell'art. 2109, non è assistita da sanzione. Ciò per altro esclude la possibilità di ricorrere al potere di disposizione proprio degli Ispettori poiché, risultando inalterato il plafond di ferie maturate, non viene recato nessun danno alla cui riparazione dovrebbe essere finalizzato l’esercizio del potere di disposizione.

Fonte: INL - Nota n. 1799/2021