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INL – Circ. n. 4 del 11.02.2019: Preclusioni e verbali di primo accesso


verbale di primo accesso
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Con la circ. n. 4 del 11.02.2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce indicazioni operative in materia di corretta stesura dei verbali di primo accesso, con particolare riferimento agli accertamenti di natura previdenziale ed assicurativa, per i quali opera il regime delle preclusioni.

L’art. 3, comma 20, Legge n. 335/1195, modificato dalla Legge n. 402/1996, dispone che:

“….gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.

Sulla base della citata disposizione, attraverso la circ. n. 4 del 11.02.2019, l’Ispettorato ( INL ) precisa che:

• Il regime delle preclusioni opera esclusivamente per le contestazioni provenienti da “verifiche ispettive “. Pertanto opera solo per l’attività di vigilanza, senza pregiudizio per le verifiche d’ufficio in ordine a irregolarità previdenziali e assicurative.

Per giunta, stando al tenore letterale della norma, il regime delle preclusioni non opera in caso di accertamenti di violazioni compiute in materie diverse da quelle previdenziali ed assicurative. La circ. n. 4 del 11.02.2019 specifica infatti che nell’ambito di accertamenti di natura amministrativa riguardanti la regolarità dei rapporti di lavoro, la preclusione opera in relazione esclusivamente agli aspetti previdenziali e assicurativi dell’accertamento amministrativo.

• Rientrano invece nell’ambito di operatività delle preclusioni:

1. Gli specifici aspetti esaminati nell’ambito della verifica ispettiva con la quale sia stata attestata la regolarità previdenziale e assicurativa, puntualmente riportati nel verbale di primo accesso, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell’accertamento, così come indicato nel verbale di attestazione rilasciato al soggetto ispezionato;
2. Le posizioni e i relativi periodi oggetto di contestazione una volta che il datore di lavoro abbia proceduto all’integrale regolarizzazione.

• La norma esclude eventuali preclusioni al realizzarsi di comportamenti omissivi o irregolari del datore di che l’Ispettorato ritiene di dover specificare ulteriormente con la circ. n. 4 del 11.02.2019:

1. Comportamenti omissivi: “…il rifiuto alla esibizione della documentazione richiesta, il diniego di accesso nei locali di lavoro, il rifiuto od intralcio alla raccolta di dichiarazioni, la mancata collaborazione alle indagini”;
2. Comportamenti irregolari: “mancate registrazioni di lavoratori nel libro matricola o nel libro paga, ovvero a registrazioni di retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte, non rilevabili al momento dell'ispezione sulla base degli interrogatori effettuati e della documentazione resa disponibile”

In ragione di quanto sopra, l’Ispettorato ha ritenuto opportuno ribadire la necessità di specificare, nel verbale di primo accesso, l’oggetto dell’accertamento in modo il più possibile analitico, indicando puntualmente gli atti e documenti esaminati in relazione alle finalità di accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori esaminate e al periodo oggetto di verifica anche in coerenza con le indicazioni contenute in precedenti verbalizzazioni.

Fonte: INL – Circ. n. 4 del 11.02.2019