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INL – Circ. n. 1 del 14.01.2019 : Corretta verbalizzazione e mezzi di impugnazione.


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Con la circ. n. 1 del 14.01.2019, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce chiarimenti per la corretta verbalizzazione in caso di accertamento congiunto e per l’indicazione dei relativi mezzi di impugnazione. La circolare in commento torna utile tanto ai diretti destinatari, gli ispettori, quanto ai datori di lavoro eventualmente interessati ad impugnare il provvedimento.

1)Verbalizzazione unica: In merito alle modalità di verbalizzazione dell’accertamento congiunto rispettivamente per gli aspetti amministrativo-sanzionatori e contributivi, la circ. n. 1 del 14.01.2019 ritiene opportuno ricordare che l’obbligo di verbalizzazione unica ( art. 13 del D.lgs. n. 124/2004) trova applicazione alle sole contestazioni amministrative, con esclusione, quindi, delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed assicurativa, di norma più complesse e richiedenti maggior tempo di elaborazione.

2) Le differenti verbalizzazioni di un accertamento congiunto devono essere tra loro coordinate: Di norma accade che il verbale contributivo venga notificato successivamente a quello amministrativo. Risulta opportuno, dunque, che il verbale contributivo dia indicazione degli estremi del verbale amministrativo, così come quest’ultimo deve comunicare la successiva definizione degli accertamenti in materia contributiva e conseguente notifica di ulteriori verbali.

3) L’indicazione del riferimento temporale nell’accertamento amministrativo e previdenziale: La circ. n. 1 del 14.01.2019 suggerisce di indicare nella verbalizzazione finale, il periodo di riferimento temporale sul quale incide la verifica.

4) Il termine dei 90 giorni per la notifica: La circ. n. 1 del 14.01.2019 ribadisce quanto già chiarito con precedenti atti di prassi. In caso di contestazione non immediata il decorso dei 90 giorni parte dall’acquisizione e valutazione di tutti gli elementi istruttori, compresi quelli di carattere previdenziale/assicurativo, ogni qual volta vi sia una connessione con eventuali illeciti amministrativi, come accade, ad esempio, per le registrazioni contenute nel L.U.L.

5) Per quanto riguarda l’indicazione dei Mezzi di impugnazione, l’Ispettorato pone in evidenza l'impossibilità di ricorrere innanzi al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 avverso entrambi i verbali (amministrativo e contributivo) che abbiano avuto ad oggetto l'accertamento dei medesimi rapporti di lavoro.

Infatti, l'unico verbale che potrà essere impugnato innanzi al Comitato sarà quello notificato per primo, ordinariamente coincidente con il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi, cui seguirà il verbale contenente i profili di natura previdenziale/assicurativa.

In ordine alle indicazioni dei mezzi di impugnazione, soltanto il verbale notificato per primo deve indicare la possibilità di ricorrere al Comitato, mentre il secondo verbale – di solito quello contributivo - riporterà tutti gli ulteriori mezzi di impugnativa esperibili dal destinatario in ragione delle differenti casistiche. Inoltre, il primo verbale dovrà dare adeguata informazione circa l'impossibilità di ricorrere avverso il successivo verbale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004.

Infine, dopo aver delineato l’ambito di competenza del Comitato per i rapporti di lavoro, la circolare n. 1 del 14.01.2019 passa a trattare della possibile sovrapposizione fra il ricorso all’Ispettorato ex art. 16 del D.Lgs. n. 1124/1965 e quello previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004. In virtù di un rapporto di pregiudizialità l’Ispettorato, adito ai sensi dell’art. 16, dovrà sospendere la trattazione del gravame fino a quando non intervenga il provvedimento del Comitato.

Fonte: INL – Circ. n. 1 del 14.01.2019