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Fase2: Dal Viminale il via ai controlli su salute e sicurezza in azienda


controlli in cantiere
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A seguito dell’ DPCM 26 aprile 2020 , il Ministero dell’interno con la Circ. n.15350/117 del 2.05.2020 ha provveduto ad illustrare il Decreto e a fornire specifiche istruzioni ai Prefetti e ai Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano nonché al Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta. Innanzitutto, la circolare precisa che le previsioni di cui al DPCM sono efficaci, su tutto il territorio nazionale, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020.

 

Spostamenti: La questione dei " congiunti "

In ambito regionale, sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Disposizione innovativa del DPCM è quella che consente gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Con riguardo al termine “congiunti”, evidenzia che l’ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale, concludendo che  la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

Viene, invece, sancito, dal DPCM il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Il nuovo DPCM - rafforzando la previgente misura, consistente in una “forte raccomandazione” - impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, “contattando il proprio medico curante”.

 

Attività produttive industriali e commerciali

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l’art. 2 del DPCM amplia il novero delle attività consentite, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 e, dall’altra, ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.

Risultano, pertanto, comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del d.P.C.M. 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto. L’art. 2, comma 1, del DPCM fa salvo il potere del Ministro dello sviluppo economico, di modificare con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, l’elenco dei codici di cui all’allegato 3.

 

I Protocolli sulla sicurezza

Il DPCM (art. 2, comma 6) subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.

Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sottolineate queste premesse normative, la circolare invita le Autorità destinatarie delle stessa a programmare specifici servizi di controllo, nell’ambito del coordinamento e della pianificazione delle attività finalizzate a garantire un’attenta vigilanza sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da Covid-19 all’interno delle aziende.

A tal fine, la circolare segnala che potranno essere costituiti nuclei a composizione mista che prevedano l’apporto, in sede di verifica e accertamento, nell’ambito delle rispettive competenze, di personale delle articolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali.

Le sanzioni

Con riguardo alla normativa applicabile in sede di controlli, si precisa che l’art. 2, al comma 6, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato. La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal decreto legislativo n. 81/2008.

Fuori da tali ipotesi, potranno trovare applicazione le varie disposizioni contenute nel citato art. 4 del D.L. n.19/2020, in ordine alle quali si richiama l’attenzione sulla previsione di cui al comma 4 che, per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, configura la possibilità per l’organo procedente, già all’atto dell’accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni.

Nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del Prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, tale periodo di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della sanzione inflitta.

 

Il monitoraggio

La circolare sottolinea l’importanza della previsione contenuta nell’art. 2, comma 11, del DPCM, che affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive.

Nei casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all'allegato 10 al DPCM stesso e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

ACDR