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Tutele per i lavoratori somministrati. Assolavoro sottoscrive il terzo accordo Covid-19


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In data 9 maggio 2020, ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP, hanno sottoscritto un accordo che reca misure sia a favore della continuità occupazionale le e del reddito dei lavoratori che delle Agenzie.

Le premesse dell’accordo sono rappresentate dall’ accordo del 6 marzo e dell’accordo del 10 marzo nonché dal “decreto Cura Italia” (d.l. n. 18/2020, convertito in legge dalla l. n. 27/2020).

A fronte della perdurare della situazione straordinaria d’emergenza e della necessità di adeguare i precedenti accordi alla luce dell’evoluzione sia del quadro normativo che della situazione epidemiologica, le Parti hanno pattuito quanto segue:

A)Assegno ordinario COVID-19

Nel settore della somministrazione di lavoro, opera un Fondo di solidarietà che, il d.lgs. 148/2015, definisce come fondo di solidarietà alternativo (art.26), che ora dispone di uno specifico finanziamento disposto dal “decreto Cura Italia”. Secondo l’accordo, il Fondo di solidarietà di settore garantisce l’erogazione dell’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” con le medesime modalità̀ di cui all’art. 19 del “decreto Cura Italia” come modificato dalla legge di conversione. 

Conformemente alla normativa vigente, l’assegno ordinario con causale “emergenza COVID- 19” è attivabile dalle Agenzie per il lavoro a beneficio dei lavoratori in somministrazione alle dipendenze delle Agenzie stesse alla data del 17 marzo 2020, fatte salve sopravvenienti modifiche normative, impiegati presso aziende utilizzatrici in cui è operante una riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID-19. 1. Il Fondo assicura l’erogazione dell’assegno ordinario nei seguenti termini e modalità:

 

  1. Durata: la misura è prevista, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020, fatte salve sopravvenute modifiche normative relative alla durata ed ai termini che si considereranno automaticamente recepite dalla presente Intesa;
  2. Platea: ai lavoratori non si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda;
  3. Modalità: l’APL comunica alle OO.SS. territoriali competenti, utilizzando il modello allegato sub A all’accordo, il numero dei lavoratori in somministrazione coinvolti, l’azienda utilizzatrice che ha in corso la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa, la durata prevista della misura.
  4. Procedura: l’APL successivamente comunica al Fondo l’attivazione della misura, secondo la vigente modulistica predisposta dallo stesso, allegando la comunicazione di cui al punto che precede.

Nel caso in cui l’utilizzatore non attivi un ammortizzatore sociale, l’Agenzia per il lavoro può attivare, in attuazione degli accordi del 6 e dell’accordo del 10 marzo, il cd. “TIS in deroga”.Per l’attivazione di tale misura, l’accordo del 6 marzo considera necessario un accordo sindacale ad hoc secondo le modalità disciplinate dall’art. 3. tale misura. In considerazione della condivisa necessità di pervenire ad una agile semplificazione procedurale del percorso di consultazione definito dalla Intese, anche alla luce della numerosità delle istanze pervenute, coniugandola con il mantenimento di un adeguato livello informativo, a parziale modifica della procedura stabilita negli accordi del 6 e 10 marzo.Vengono definite le seguenti soglie dimensionali nell’ambito delle quali viene considerata espletata, sia per le istanze già presentate che per quelle successive alla data di sottoscrizione del 9 maggio, la procedura di consultazione sindacale disposta dai precedenti accordi:

 

  1. istanze relativa ad un numero di dipendenti fino a 10 sia nelle ipotesi di datore di lavoro pubblico che privato;
  2. istanze recanti la richiesta di attivazione dell’ammortizzatore da parte di aziende senza dipendenti fino a un massimo di 8 lavoratori somministrati per ciascuna APL interessata.

Tutte le nuove istanze di TIS in deroga, successive alla data di sottoscrizione dell’accordo, sono presentate dalle Agenzie utilizzando l’allegato sub C all’accordo compilato in ogni sua parte e corredato dalla relativa documentazione a supporto. La rilevata carenza o incongruenza documentale dell’istanza non rende procedibile l’istanza stessa nei termini semplificati di cui al presente punto, fino ad avvenuta integrazione documentale.

L’eventuale richiesta di esame congiunto da parte delle OO.SS. Nazionali, nelle ipotesi non riguardanti le soglie dimensionali sopra indicate e nel caso di rilevata carenza o incongruenza documentale dell’istanza deve pervenire, a pena di improcedibilità della stessa, entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza dell’Apl. L’esame congiunto, esperibile anche in via telematica, deve esaurirsi nei 7 giorni lavorativi successivi alla richiesta stessa, decorsi i quali si considera espletato. Nel caso in cui i contratti a termine scadano all’interno del periodo richiesto, anche in caso di proroga del periodo di TIS in deroga, le APL si impegnano ad operarsi al fine di favorire, ove possibile, la continuità̀ occupazionale dei lavoratori.

C)Attivazione Cabina di regia prevista dalle Intese.

Le Parti, preso atto dell’andamento degli ammortizzatori di settore, convengono sull’attivazione della cabina di regia di cui agli accordi precedenti al fine di verificare il tiraggio delle misure in termini complessivi.

D)Procedura in caso di mancanza di occasioni di lavoro (art. 25 CCNL) 

Le procedure in mancanza di occasioni di lavoro di cui all’art. 25 del CCNL, riguardanti ipotesi in l’Agenzia non può più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori a tempo indeterminato per manca di lavoro, sono estese per le procedure aperte al 23 febbraio 2020 o che si apriranno entro il 31/08/2020 per un periodo ulteriore pari a 60 giorni. Tale periodo si considera automaticamente esteso in caso di sopravvenuti interventi normativi/amministrativi che modifichino i termini/periodi in materia di condizionalità/divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

E)Assegno a favore dei lavoratori in disponibilità (art. 32 CCNL)

A beneficio dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, collocati in disponibilità ai sensi dell’art. 32 del vigente CCNL e alle dipendenze delle Agenzie alla data del 17 marzo 2020, fatte salve sopravvenienti modifiche normative, è riconosciuta una prestazione ad hoc a valere sul Fondo di solidarietà. Per tale misura la capienza massima è fissata in € 6mln fermo restando il principio solidaristico del Fondo.

F) Contribuzione Formatemp Ti

Le Parti, alla luce della emergenza pandemica in atto, che richiede una particolare attenzione nella gestione delle transizioni lavorative ed in particolar modo all’inserimento ed al reinserimento delle fasce di lavoratori svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e lavorativa, convengono sul rafforzamento della formazione professionale volta all’occupabilità mediante un utilizzo del 50% dello stock della contribuzione Formatemp Ti giacente presso il Fondo alla data del 31 dicembre 2019 in favore dei candidati a missione.

In considerazione della straordinaria situazione che impone un ripensamento dei paradigmi della formazione le Parti si impegnano ad avviare in tempi brevi un confronto, con il coinvolgimento del Fondo, avente ad oggetto, in particolare, le seguenti tematiche: sostegno ai discenti ivi compresa indennità di frequenza, qualità della formazione ivi compreso il suo finanziamento; portabilità e certificazione delle competenze (open badge); digitalizzazione e formazione a distanza; settori emergenti e riconversione; up-skilling e re-skilling delle competenze; condivisione dei percorsi formativi.

G) Placement

In deroga all’articolo 11 del CCNL per tutto il periodo fino al 31.12.2020 al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle attività̀ formative, è prevista una media annuale di placement per ApL di almeno il 16% del numero degli allievi coinvolti nelle suddette attività̀. Le Parti convengono che al termine del corrente anno procederanno ad una valutazione congiunta restando fin da ora inteso che, perdurando la situazione di incertezza del settore, verrà confermato il placement di cui al periodo che precede.

Fonte: Assolavoro