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INPS – Mess. n. 1058 del 7.03.2022 : Codice unico alfanumerico dei CCNL a regime da marzo


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Con mess. n. 1058 del 7.03.2022 , l’ Inps comunica il termine della fase transitoria prevista per l’entrata a regime del codice alfanumerico unico dei contratti collettivi, finalizzato a individuare il Contratto Collettivo Nazionale ( CCNL ) applicato a ciascun lavoratore. 

Nelle denunce mensili, per le competenze dei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, è stato infatti possibile utilizzare il codice alfanumerico del CNEL alternativamente ai codici INPS preesistenti ; a partire dal mese di febbraio 2022 il codice unico alfanumerico è il solo ammesso nella compilazione delle denunce contributive mensili. 

La legge 11 settembre 2020, n. 120 ( decreto Semplificazioni ) ha istituito il codice alfanumerico unico per l’indicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ( CCNL ). È pertanto previsto, nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nelle denunce retributive mensili all’INPS, che il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore venga indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). 

In applicazione del noto principio costituzionale di libertà sindacale ( art. 39 ), nel nostro ordinamento è legittima la coesistenza di una molteplicità di CCNL riferiti ad uno stesso settore. Nell’attuale contesto normativo, non è quindi possibile impedire a un’associazione sindacale di autodefinirsi rappresentativa né tantomeno di concludere un accordo nazionale nello stesso settore già coperto da altri accordi di pari livello firmati da organizzazioni concorrenti. Dal canto loro, i datori di lavoro privati non hanno l’obbligo di applicare nella propria azienda un determinato contratto, né esistono regole – come per il settore pubblico - che fissino una soglia di rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva nazionale. Da qui nasce un fenomeno, quello del dumping sociale e contrattuale, basato sulla proliferazione di accordi nazionali stipulati con il solo intento di ricercare condizioni di maggior favore per il datore di lavoro, con condizioni peggiorative per i lavoratori ( cd. contratti pirata ). 

La procedura, che ha preso ufficialmente il via con la circ. n. 170 del 12.11.2021, prevede che a ciascun contratto collettivo, depositato presso l’archivio nazionale del CNEL , venga attribuito un codice alfanumerico unico per tutte le amministrazioni, da utilizzare anche nelle varie trasmissioni che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare mensilmente ( COB ; UniEmens ecc. ecc. ). L’INPS potrà utilizzare tale numerazione per le proprie finalità istituzionali e verificare il rispetto dei minimali contributivi, ottenendo dal CNEL la mappatura costantemente aggiornata dello stato della contrattazione collettiva di livello nazionale. Il codice permetterà di individuare anche dei parametri utili a identificare quale o quali contratti collettivi di lavoro possono essere presi a riferimento all’interno di un medesimo settore ai fini giudiziali, e costituire un benchmark utile a tracciare la linea di demarcazione fra pluralismo contrattuale e pratiche sleali, grazie all’abbinamento a ciascun contratto del numero di lavoratori dipendenti ai quali è applicato sulla base del flusso di comunicazioni UniEmens. 

A regime sarà possibile ridisegnare anche i settori produttivi e i rispettivi confini. In prospettiva, infatti, il collegamento fra banche dati dovrà proseguire con l’associazione fra i codici CNEL e i codici AtEco delle attività produttive alla sesta cifra. Questa associazione permetterebbe di collegare i campi di applicazione di ciascun CCNL ai relativi settori merceologici e produttive, mettendo in comunicazione l’archivio CNEL con i registri statistici dell’ ISTAT riguardanti l’occupazione e le retribuzioni. 

Fonte: INPS – Mess. n. 1058 del 7.03.2022