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Accordo interconfederale sull’apprendistato di I° e III° livello 2016


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Il 18 maggio 2016 è stato siglato l’accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL sull’apprendistato di primo e terzo livello. L’accordo segna un passo in avanti al fine di favorire le transizioni scuola-lavoro, l’occupabilità giovanile, l'innalzamento dei livelli d'istruzione e formazione, lo sviluppo economico e la coesione sociale.

L’aspetto innovativo dell’accordo è rappresentato dalla determinazione della retribuzione di riferimento. Viene affermato il principio in base al quale la retribuzione deve essere coerente con il percorso formativo intrapreso ma differenti sono i metodi per determinarla. Per l’apprendistato di primo livello, la retribuzione viene definita in misura percentuale rispetto alle ore di lavoro in azienda, mentre per l’apprendistato di terzo livello, l’accordo ricorre al regime del sotto-inquadramento.

Relativamente al contratto di apprendistato di primo livello l'accordo definisce i livelli percentuali minimi di retribuzione della prestazione di lavoro in azienda per ciascun anno di durata del contratto di apprendistato fino ad un massimo di quattro anni. Nella tabella dell’accordo si stabilisce che per il primo anno di apprendistato la retribuzione minima è del 45% rispetto alla retribuzione del relativo livello di inquadramento, al secondo anno il 55%, al terzo anno il 65% e al quarto anno il 70%. L'allegato al testo definisce per ciascun anno di apprendistato il collegamento specifico all'anno scolastico o formativo di riferimento. Ciò significa, ad esempio, che un contratto attivato al quarto anno di istituto tecnico è retribuito in modo non inferiore al 65%, e non già al 45%, nonostante si tratti comunque del primo anno di anzianità dello studente in azienda.

Relativamente all’apprendistato di 3° livello, per i percorsi di durata superiore all'anno, la prima metà del periodo di apprendistato l'inquadrato è di due livelli sotto quello di destinazione finale e per la seconda metà del periodo di un livello. Diversamente per tutti i percorsi di durata non superiore all'anno vige un solo inquadramento con un livello sotto rispetto alla destinazione finale.

Per una piena valorizzazione dell'apprendistato non basta ovviamente l'accordo nazionale firmato ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 81/2015, che affida appunto ad accordi interconfederali la responsabilità di un'intesa su inquadramenti e retribuzioni e il decreto 12 ottobre 2015 per la definizione degli standard formativi dell’apprendistato. Ora occorre che i CCNL svolgano la loro parte introducendo magari delle condizioni migliorative.