Forme pensionistiche complementari

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COVIP – Fondo pensione e Fusione societaria: il riscatto della posizione


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Con il parere di marzo 2019, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ( COVIP ) fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi in ordine alla facoltà di riscatto ex art. 14, c. 5, del D.Lgs. n. 252/2005, per perdita dei requisiti di partecipazione a seguito di un operazione di fusione societaria per incorporazione.

IL CASO PROSPETTATO ALLA COVIP:

Nella richiesta di parere, viene rappresentato il caso in cui, con apposito accordo sindacale sottoscritto a margine di un operazione di fusione, è stato pattuito che la contribuzione dei dipendenti dell’azienda fusa per incorporazione sia versata, successivamente alla fusione societaria, al fondo pensione di riferimento del gruppo cui appartiene l’azienda incorporante, anziché al Fondo al quale i lavoratori avevano originariamente aderito.

Il Fondo pensione chiede chiarimenti in ordine alla facoltà di riscatto della propria posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione, visto quanto specificato negli “ orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex art. 14, c. 5, del D.Lgs. n. 252/2005 ”, adottati dalla COVIP il 17 settembre 2009.

In detti orientamenti la Commissione fa riferimento al caso di una cessione di ramo d’azienda in cui era stato pattuito l’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare a versare la contribuzione alla forma pensionistica collettiva presso la quale i lavoratori ceduti erano già iscritti in forza del rapporto con l’azienda cedente.

IL PARERE DELLA COVIP:

La COVIP rileva come il caso riferito abbia delle peculiarità tali da differenzialo dalla casistica della cessione di ramo d’azienda, prospettata negli “ orientamenti interpretativi in materi di riscatto ” del 2009.

La Commissione di vigilanza precisa infatti che la perdita dei requisiti di partecipazione a un fondo pensione non si ha solo nell’ipotesi in cui intervenga una cessazione del rapporto di lavoro, ovvero un cambiamento dell’attività lavorativa che collochi il lavoratore in una diversa categoria contrattuale, alla quale non trovi applicazione il fondo originario, ma anche nell’ipotesi sopra rappresentata, in cui trovino successivamente applicazione al medesimo lavoratore accordi collettivi che dispongano la destinazione dei flussi contributivi datoriali ad un’altra forma pensionistica complementare.

Nel caso esaminato, dunque, la Commissione conviene sulla sussistenza di una causa legittimante il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione e riconosce inoltre la possibilità di mantenere la posizione presso il fondo di originaria iscrizione, attivando una contribuzione volontaria ed individuale. Tale adesione è da intendersi trasformata da collettiva a individuale cosicché il riscatto per perdita di requisiti dovrà necessariamente seguire le regole previste per il riscatto delle posizioni individuali dall’art. 14, c. 5, del D.Lgs. n. 252/2005 e illustrato dalla COVIP con la circ. n. 5027 del 26.10.2017.

La facoltà di riscatto della posizione individuale, prima preclusa e poi introdotta dalla Legge di concorrenza 2017, stabilisce che il richiedente debba attestare al momento della domanda di riscatto la cessazione dell’attività lavorativa e lo status di inoccupato.

Fonte: COVIP