Forme pensionistiche complementari

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Corte Costituzionale: Fondi Pensione, i dipendenti pubblici hanno diritto alle stesse agevolazioni fiscali previste per i dipendenti privati


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Con la sentenza n. 218 del 03.10.2019, la Corte Costituzionale afferma che è illegittimo il diverso trattamento tributario previsto per i dipendenti pubblici e privati per il riscatto di una posizione individuale maturata nei fondi pensione negoziali tra il 2007 e il 2017.

Il caso affrontato

Un’insegnante di scuola pubblica esercita il riscatto volontario della propria posizione individuale maturata, tra il 2009 ed il 2014, nel Fondo Pensione del comparto scuola (Espero).
Detto Fondo applica sulla somma liquidata alla lavoratrice una ritenuta alla fonte a titolo di tassazione ordinaria.
La dipendente ritenendo di aver versato un’imposta maggiore del dovuto presenta all’Agenzia delle Entrare un’istanza di rimborso e, a fronte del tacito rifiuto oppostole, ricorre giudizialmente.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza solleva questioni di legittimità costituzionale relativamente alla diversa disciplina fiscale applicata alle somme accantonate nelle forme pensionistiche complementari dai dipendenti pubblici e da quelli privati.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva, preliminarmente, che la normativa stabilisce che sulle somme percepite dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare, si applica il regime fiscale previgente al D.Lgs. 252/2005.
Ciò in luogo del regime fiscale più favorevole introdotto dal predetto decreto legislativo per la stessa prestazione erogata dalle forme pensionistiche complementari collettive ai dipendenti privati.

Per la sentenza, la ratio del beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati, ossia quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare - dando attuazione al sistema delineato dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione - è identicamente ravvisabile anche nei confronti dei lavoratori del settore pubblico.

Secondo i Giudici, dunque - anche alla luce dell’omogeneità del meccanismo di finanziamento della previdenza complementare sia nei fondi pensione negoziali dei dipendenti privati sia in quelli dei dipendenti pubblici - la duplicità del trattamento tributario del riscatto della posizione maturata non può essere giustificata né dalla diversa natura del rapporto di lavoro né dal fatto che l’accantonamento del TFR dei pubblici dipendenti è virtuale in costanza del rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara che è illegittimo - in quanto contrastante con gli artt. 3 e 53 Cost. - il diverso trattamento tributario previsto, per il riscatto di una posizione individuale maturata nei fondi pensione negoziali, tra dipendenti privati e pubblici, estendendo quindi anche a questi ultimi l’agevolazione già prevista per i primi, con lo scopo di favorire lo sviluppo della previdenza complementare.

A cura di Fieldfisher