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INPS – Mess. n. 710 del 15.02.2018: Naspi – chiarimenti sul requisito della contribuzione


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Con il mess. n. 710 del 15.02.2018, l’INPS fornisce chiarimenti in ordine all’utilità della contribuzione figurativa accreditata per maternità obbligatoria e congedo parentale ai fini della maturazione delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla NASpi.

Nel fornire i necessari chiarimenti, l’INPS fa un espresso richiamo alle indicazioni contenute al parag. 2.2, lett. b), della circolare n. 94 del 12.05.2017. In particolare si precisa che, per il perfezionamento del requisito in commento, si considerano utili:

1. I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

2. I periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, non si dovrà procedere alla neutralizzazione né dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria di cui al punto 1, né dei periodi di congedo parentale di cui al punto 2 in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI.

Fonte: INPS