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INPS – Mess. n. 369 del 26.01.2018: Naspi per dimissioni o risoluzione consensuale in caso di trasferimento.


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L’INPS, con il messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, fornisce alcuni chiarimenti riguardo l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpi nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale in seguito al rifiuto del trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

In ordine al requisito dell’involontarietà dello stato di disoccupazione, quale condizione per il riconoscimento dell’indennità, viene ricordato che in talune ipotesi, in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro, è consentito il riconoscimento del trattamento.

In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa, e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l’atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione deve ritenersi involontario.

Analogamente lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti optano per la risoluzione consensuale, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L.604 del 1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. In quest’ultimo caso, la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro.

Fonte: INPS