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INPS – Mess. n. 1162 del 16.03.2018: Naspi – Sospensione, cumulo e decadenza per lavoratori intermittenti e agricoli


Il tema della compatibilità tra NASpi e l’esercizio contemporaneo di lavoro in forma subordinata era già stato affrontato dall’Istituto nella corposa circolare n. 94 del 12.05.2015. Con il messaggio n. 1162 del 16.03.2018, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla compatibilità della NASpi con il lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura. L’Istituto prende in considerazione alcuni casi specifici:

• Istituto della sospensione, del cumulo e della decadenza nei casi contemporaneo esercizio di lavoro subordinato intermittente con o senza indennità di disponibilità per l’obbligo di risposta alla chiamata.

Anche qui l’INPS si era già pronunciata con la circolare n. 142 del 29.07.2015. L’istituto della sospensione trova applicazione per i soli giorni di effettiva chiamata solo in caso di contratto intermittente senza obbligo di risposta di durata pari o inferiore a sei mesi. Nelle ipotesi di durata superiore a sei mesi e in caso di contratto con obbligo di risposta trova applicazione il cumulo dell’indennità NASpi con il reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di 8.000 euro. Superato il limite troverà applicazione l’istituto della decadenza.

• Cumulo e sospensione nel caso di un lavoratore che, dopo aver chiesto la NASpi al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore con contratto intermittente.

A condizione che il reddito sia inferiore a quello minimo escluso da imposizione, in detta ipotesi non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpi con il reddito derivante da lavoro intermittente. Per quanto riguarda la sospensione, qualora il contratto intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi e preveda l’obbligo di risposta alla chiamata, la prestazione verrà sospesa per il periodo di durata del rapporto mentre in assenza dell’obbligo di risposta la sospensione comnprenderà esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

• Compatibilità della NASpi con il rapporto di lavoro subordinato intermittente, inizialmente inferiore a sei mesi che, a seguito di proroga, superi il limite semestrale. Il lavoratore decade dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga del contratto.

• Percettore di NASpi che si rioccupi a tempo determinato come OTD in agricoltura. Laddove la durata del nuovo rapporto non superi i sei mesi l’indennità è sospesa di ufficio, a prescindere dal reddito dell’interessato per le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura. Per il cumulo e per la decadenza dalla prestazione viene fatto rinvio a quanto già precisato con la circolare n. 94 del 12.05.2015 al punto 2.10 a.1 e a.2.

• Decadenza dalla prestazione in caso di rioccupazione con contratti di lavoro a tempo determinato che si susseguono per più di sei mesi senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro.