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INPS – Circ. n. 177 del 28.11.2017: NASpi – erogazione dell’indennità con beneficiario all’estero


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Con la circolare n. 177 del 28 novembre 2017, l’INPS intende fornire chiarimenti in merito agli indirizzi espressi dal Ministero del Lavoro per l’erogazione dell’indennità NASpi ai beneficiari che si recano all’estero.

I più recenti mutamenti, riguardanti il fronte sociale, che hanno determinato una sempre maggiore mobilità territoriale degli individui, e quelli normativi, riguardanti le politiche attive del lavoro declinate dal D.lgs. n. 150 del 14.09.2015, rendono necessario innovare l’orientamento seguito fino ad ora dall’Istituto.

Rispetto al precedente sistema, il beneficiario continua a percepire la NASpi anche se si reca in un Paese UE o extra UE, a prescindere dalle motivazioni e dalla durata dell’espatrio o del soggiorno all’estero. Resta un punto fermo rappresentato dal rispetto dei vincoli di condizionalità previsti dalla legislazione italiana (art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 150/2015 illustrati con la circ. n. 224 del 15 dicembre 2016), consistenti nell’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego per la sottoscrizione del patto di servizio e nella partecipazione alle iniziative proposte, pena l’applicazione di misure sanzionatorie consistenti nella riduzione della prestazione o nella decadenza dalla medesima.

Nel caso specifico di percettori NASpi che si recano in un paese UE alla ricerca di nuova occupazione, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria (art. 7, 63, 64 e 65 del Reg. CE 883/2004 illustrati con la circ. n. 85 del 1 luglio 2010 punti 5 e 6), possono continuare a percepire l’indennità senza attenersi alle regole di condizionalità per un periodo di 3 mesi. Dal primo giorno del 4° mese, conservano il solo diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto delle regole di condizionalità.

 

Fonte: INPS