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INPS - Circ. n. 171 del 13.11.2021 : Indennità Lavoratori portuali Sardegna - Disciplina


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on circ. n. 171 del 13.11.2021 l' INPS illustra la disciplina dell'indennità straordinaria prevista in favore dei lavoratori portuali occupati nel settore marittimo e operanti nella Regione Sardegna, che hanno terminato il trattamento straordinario di integrazione salariale ( art. 9-bis, comma 2-bis, del DL 22 marzo 2021, n. 41 cd Decreto Sostegni ). 

L'indennità che si colloca nell’ambito del complesso degli interventi emergenziali in favore di imprese e lavoratori del settore marittimo, prevede, fino al 31 dicembre 2021, il riconoscimento a domanda  - in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) - di un’indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori, operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020. 

Possono richiedere la predetta indennità i lavoratori che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti della Regione Sardegna in cui :

  • almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment
  • si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;
  • sussistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

L'indennità è prevista per il periodo dal 25.07.2021 al 31.12.2021. L'opzione dell'indennità, in sostituzione della NASPI, deve essere presentata a mezzo PEC, entro il 31 dicembre 2021. La circolare fornisce puntuali indicazioni in merito all' invio.

La circolare precisa che la NASPI potrà continuare ad essere percepita dai lavoratori che hanno richiesto l'indennità solamente se risulti ancora spettante per periodi successivi al 31.12.2021. 

Fonte: INPS - circ. n. 171 del 13.11.2021