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Corte Costituzionale: la restituzione della NASpI anticipata è costituzionalmente legittima


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Con la sentenza n. 194 del 20.10.2021, la Corte Costituzionale afferma che è legittima la richiesta di restituzione della NASpI liquidata in anticipo, quale incentivo all’iniziativa di autoimprenditorialità, in caso di intrattenimento di un rapporto di lavoro subordinato anche di brevissima durata.

Il caso affrontato

Il lavoratore, maturato il diritto all’erogazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI) per 728 giorni, dopo averne fruito per 202 giorni, chiede per il periodo successivo la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, quale incentivo all’autoimprenditorialità, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 22/2015.
Il medesimo, pur continuando ad esercitare l’attività di impresa avviata con la somma erogata dall’INPS, instaura, tra il 22 ed il 25 maggio 2017, un rapporto di lavoro subordinato con un’altra società, percependo una retribuzione complessiva di € 249,05.
In conseguenza di ciò, l’Istituto dispone la restituzione integrale degli importi liquidati in via anticipata. A fronte della richiesta dell’INPS, il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di accertare il proprio diritto alla conservazione integrale dell’incentivo.
Il Tribunale di Trento, investito della questione, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 22/2015 – che prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta – in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.

La sentenza

La Corte Costituzionale rileva, preliminarmente, che l'obbligo restitutorio della NASpI, oggetto di censura, è del tutto coerente con la finalità antielusiva ed è volto ad evitare che le somme attribuite siano distolte da quella finalità imprenditoriale per la quale sono state previste.

La sentenza ritiene che non possa essere richiesta all’INPS un’analisi, caso per caso, della eventuale compatibilità tra lo svolgimento di lavoro subordinato e mantenimento dell'attività imprenditoriale, dovendo l’Istituto applicare la norma di legge, secondo la quale la restituzione prescinde da ogni valutazione in ordine all'entità del lavoro subordinato o della retribuzione percepita.

La Consulta ritiene, poi, che detta norma non sia irragionevole, posto che il vincolo cui è tenuto il lavoratore non è eccessivamente gravoso, essendo, da un lato, temporalmente parametrato alla durata della NASpI e, dall’altro, facilmente evitabile con il ricorso a prestazioni non riconducibili nell’alveo della subordinazione.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara le questioni sollevate inammissibili, evidenziando, però, la necessità di introdurre meccanismi di flessibilità per evitare che la rigidità della preclusione del lavoro subordinato, prevista dalla disposizione censurata, possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee a superare situazioni di disoccupazione involontaria.

A cura di Fieldfisher