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INPS – Circ. n. 95 del 31.05.2017: Estensione alla Repubblica di Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Estensione dell’Accordo SEE


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La Croazia, membro dell’Unione europea dal 1° luglio 2013, non aveva aderito né all’Accordo tra la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera (Accordo CH-UE), né all’Accordo SEE. Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali Accordi non erano applicabili alla Croazia.

La Circolare in commento chiarisce a questo proposito che in seguito alla Decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 novembre 2016, l’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, è applicabile, dal 1° gennaio 2017, anche alla Repubblica di Croazia e disciplina gli aspetti consequenziali che questa nuova partecipazione comporta in materia soprattutto di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, totalizzazione dei periodi assicurativi (circolare n. 109/2013, punto 7) e trattazione delle domande di prestazione in base ai regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009.

Nell’ambito di applicazione relativo alle persone dell’Accordo rientrano i cittadini dei 28 Stati UE e i cittadini della Confederazione svizzera, nonché gli apolidi e profughi residenti nel territorio di tali Stati. Rientrano, altresì, nel campo di applicazione relativo alle persone:

- I familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, di cittadini di uno dei 29 Stati (28 Stati membri e Svizzera);

- I familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, degli apolidi o profughi, residenti in uno dei 29 Stati;

- I superstiti di lavoratori non cittadini di uno dei 29 Stati menzionati, purché i superstiti stessi siano cittadini di uno di detti Stati ovvero apolidi o profughi, residenti nel territorio di uno dei 29 Stati.