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INAIL – Circ. n. 22 del 20.05.2020 : Responsabilità datoriali per infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro - chiarimentii


sede centrale inail in Roma
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Con la circ. n. 22 del 20.05.2020, l’INAIL ritorna sull’interpretazione dell’art. 42 del decreto Cura Italia e sulle implicazioni che ne derivano riguardo ad una eventuale responsabilità del datore di lavoro per un’infezione contratta in occasione di lavoro.

Nel trattarne, l’Istituto ricorda il precedente rappresentato dalla sua circ. n.74 del 23.11.1995 e, in particolare, richiama i seguenti principi:

a)si considera causa violenta, tipico elemento dell’infortunio sul lavoro, anche l’azione di fattori virali, sempre che l’azione di tali fattori sui lavoratori “sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa”;

b) la mancata dimostrazione dello specifico episodio che ha comportato la penetrazione del fattore patogeno nell’organismo umano non preclude il riconoscimento della tutela Inail, “essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa”.

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Ricordati questi principi, la circolare sottolinea che non opera alcun automatismo: l’INAIL valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro e, sulla base degli insieme degli elementi resi disponibili, l’eventuale riconoscimento dell’origine professionale del contagio si fonda “su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”.

La circolare, in altri termini, distingue fra i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail e i presupposti della responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati, , con una rigorosa prova del nesso di causalità e dell’imputabilità dell’evento quanto meno a titolo di colpa del datore di lavoro.

Nella parte finale, la circ. n. 22 del 20.05.2020 si occupa della azione di regresso dello stesso Istituto verso datori di lavoro ove sussista “la configurabilità del reato perseguibile d’ufficio a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato è tenuto a rispondere a norma del codice civile”.

A tal proposito la circolare, esprime la convinzione che il giudizio di ragionevole probabilità applicato per il riconoscimento dell’indennizzo INAIL non è utilizzabile in sede penale o civile e l’azione di regresso da parte dell’Istituto nei confronti del datore di lavoro non può basarsi sul riconoscimento dell’infezione da SARS ai dell’indennizzo previdenziale.

La circolare, in conclusione, tende a tranquillizzare quanti sono preoccupati dell’esplosione di una contenzioso volto a conseguire risarcimenti da parte dei lavoratori pur in presenza di un rischio che è qualificato come generico, in quanto comune a tutta la popolazione, e non come professionale.

Sennonché, non è l’INAIL ad avere una parola decisiva al riguardo, essendo i Giudici civili e penali e i modi in cui intendono i criteri oggettivi ed oggettivi di riconoscimento della responsabilità a contare in ultima istanza.