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Legge di bilancio 2019: tariffe Inail - disciplina della assicurazione - esonero da responsabilità civile - determinazione del danno risarcibile


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La Legge di bilancio, con l’art. 1, commi 1121-1126, apporta una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e ad altre leggi che trattano di aspetti ad essa connessi. 

Le principali innovazioni introdotte possono così riassumersi:

Revisione delle tariffe (commi 1121-1124).

La revisione è prevista con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, da subito stabilendosi che le nuove tariffe sono soggette a verifica al termine del triennio.

Come riflesso della revisione vengono previste minori entrate per l’Inail pari a 410 milioni di euro per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021.

Alle minori entrate la Legge fa fronte con una serie di tagli alle “risorse strutturali” destinate dall’Inail al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad altre misure (come lo sconto prevenzione).

In ogni caso, l’Inail deve assicurare un costante monitoraggio degli effetti della revisione per il 2019/2012 e lo stesso, in caso di accertato significativo scostamento delle entrate tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro .. e al Ministero dell’economia … l’adozione delle conseguenti misure correttive”.

1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1°gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600milioni per l'anno 2021.

1122. Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante:

a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi: 1) euro 110 milioni per il 2019; 2) euro 100 milioni per il 2020; 3) euro 100 milioni per il 2021;

b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e relative modalità di applicazione, per i seguenti importi: 1) euro 50 milioni per il 2020; 2) euro 50 milioni per il 2021;

c) ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l'anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:

1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a);

2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b); d) utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173,8milioni per l'anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l'anno 2021; e) per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro.

1123. Ai fini dell'applicazione del comma 1122 si provvede: a) a fornire apposita evidenza contabile, in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati, della riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) a rimodulare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione.

1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e,  in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.”

 

Spostamento di termini (comma 1125)

Per consentire l’attuazione della revisione tariffaria, per il solo 2019 è disposto lo spostamento in avanti dei termini relativi a:

-comunicazione dei tassi specifici aziendali, differita dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo del 2019;

-pagamento del premio, differito dal 16 febbraio al 16 maggio 2019 (ove il premio è pagato in 4 rate, il pagamento della prima e della seconda rata è unificato al 16 maggio).

“1125. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno. “

 

Soppressione del premio supplementare già previsto dagli artt. 153/154 del Testo unico (comma 1126 lettera i).

Esclusione dei premi Inail dalle riduzioni contributive fruite dalle imprese del settore edile (1126 lettera m)

1126 …m … all’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «e all’INAIL» sono soppresse”.

Riduzione dal 130 al 110 per mille della misura massima dei tassi medi nazionali (1126 lettera n)

1126… n all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: «130 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «110 per mille”

Integrazione della disciplina dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e criteri di liquidazione del risarcimento del danno differenziale (comma 1126, lettere a, b, c)

La Legge di bilancio interviene sull’art. 10 del Testo unico che, nell’ambito della disciplina dell’assicurazione sociale, tratta dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, ossia dall’obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore secondo le regole civilistiche.

In una serie di situazioni, previste dallo stesso art. 10, permane la responsabilità del datore di lavoro che, essendo a lui imputabile l’infortunio, può essere chiamato a risarcire il cosiddetto danno differenziale subito dal lavoratore, danno inteso come differenza fra l’ammontare del danno e le prestazioni che il lavoratore riceve da Inail a seguito dell’infortunio.

La Legge di bilancio provvede a ribadire che il danno differenziale, a cui eventualmente il datore di lavoro è tenuto, deve essere calcolato per differenza fra l’ammontare complessivo del danno per i diversi titoli e l’importo complessivo dell’indennizzo erogato da Inail al lavoratore per gli stessi titoli, compreso quanto lo stesso Inail eroga al lavoratore a titolo di indennizzo del danno biologico.

1126 … a) all’articolo 10, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo,» sono inserite le seguenti: «complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo,» e dopo le parole: «a somma maggiore dell’indennità che» sono inserite le seguenti: «a qualsiasi titolo ed indistintamente»;

b) all’articolo 10, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «a norma degli articoli 66 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38»;

c) all’articolo 10, ottavo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: «rendita» è inserita la seguente: «complessivamente» e dopo le parole: «calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo» “

Diritto di regresso dell’Inail nei confronti del responsabile civile (comma 1126 lettera d)

Secondo l’art. 11 del Testo unico, l’Inail può agire nei confronti di chi è chiamato a rispondere civilmente dell’evento per il recupero delle somme che lo stesso Inail ha versato al lavoratore a titolo di indennità nonché delle spese accessorie.

La legge di bilancio 2019 precisa che nel determinare le somme oggetto del regresso si tiene conto nel complesso delle prestazioni erogate da Inail, come si tiene conto del “complessivo danno risarcibile” da parte del responsabile civile.

1126 …d) all’articolo 11, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «per le somme» sono inserite le seguenti: «a qualsiasi titolo» e dopo le parole: «e per le spese accessorie» sono inserite le seguenti: «nei limiti del complessivo danno risarcibile»;

e) all’articolo 11, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «dell’ulteriore rendita» sono inserite le seguenti: «a qualsiasi titolo» e dopo le parole: «calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo» “.

 

Criteri di determinazione del danno che il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire (comma 1126 lettera g)

La Legge di bilancio inserisce un nuovo comma nell’art. 11 del Testo unico, riguardante casi in cui il datore di valoro deve risarcire il danno differenziale, volto a dare rilievo al comportamento precedente e successivo e, in particolare, alla concreta e verificata disponibilità a miglio la tutela della salute nel luogo di lavoro.

1126 … g) all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile»”

a cura della Redazione