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INAIL – Circ. n. 9 del 12.02.2018: Copertura assicurativa per la formazione in azienda


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Con la circ. n. 9 del 12.02.2018, l’INAIL fornisce istruzioni procedurali riguardo la tutela assicurativa contro gli infortuni degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale accreditati presso le Regioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

La polizza speciale, prevista inizialmente in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 (art. 32, c. 8, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ), è stata rifinanziata dalla legge finanziaria 2018 (art. 1, comma 110, lettera e) della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ) diventando strutturale. La normativa citata fa riferimento alla tutela assicurativa contro gli infortuni riconosciuta agli allievi iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo-formativo di durata triennale o quadriennale, finalizzati al conseguimento di qualifiche o diplomi professionali, di competenza regionale e riconosciuti a livello nazionale e comunitario. L’Istituto previdenziale precisa che debbono ritenersi esclusi: 

  1. Alunni e studenti degli di ogni ordine o grado iscritti ad istituti non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro.
  2. Allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati da istituti paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione di percorsi formativi.
  3. Lavoratori impiegati in tirocini formativi e di orientamento
  4. Personale dipendente delle istituzioni formative per il quale l’obbligo assicurativo viene assolto con le modalità ordinarie.

AMMONTARE DEL PREMIO SPECIALE UNITARIO:

Il premio è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente tenendo conto di eventuali variazioni apportate annualmente all’importo giornaliero del predetto minimale.

Per l’anno formativo 2017/2018 il premio speciale unitario, dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari per ciascun allievo, è pari a 58,00 euro. Non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

E’ previsto un onere aggiuntivo, a carico del bilancio dello Stato, per il maggiore rischio legato all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro pari a 45,00 euro, maggiorato dell’addizionale ex Anmil dell’ 1% per ogni allievo esposto al suddetto rischio, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione.

L’importo dei premi potrà essere eventualmente rivisto qualora in sede di monitoraggio da parte dell’INAIL si riscontri il superamento del limite di spesa annuale pari a 5 milioni.

RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI:

Si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale.

MODALITA’ OPERATIVE DELLA POLIZZA SPECIALE E RELATIVE SCADENZE:

Già a partire dal 2016, l’Istituto ha costituito la polizza speciale “Allievi IeFP” correlata al relativo premio speciale e sono stati predisposti i relativi servizi online. L’INAIL ricorda che: 

  • Per ciascuna sede formativa in cui vengono erogati i corsi va inviata la denuncia telematica per l’apertura della posizione assicurativa territoriale (PAT) e della polizza speciale “Allievi IeFP”. Il termine per la presentazione della denuncia coincide con la data di avvio dei corsi.
  • Considerando che l’anno formativo è già iniziato, la comunicazione di avvio dei corsi va effettuata entro il termine del 16 febbraio per l’anno 2018. La comunicazione resta valida anche per gli anni formativi successivi salvo eventuali comunicazioni di cessazione.
  • Il calcolo del premio dovuto dall’ente formativo avviene sulla base della successiva denuncia numero allievi iscritti ai corsi il cui termine di presentazione è fissato al 16 marzo per l’anno 2018. Eventuali ritardi nella trasmissione delle denunce comportano l’applicazione delle sanzioni civili.

La circolare riporta ulteriori indicazioni riguardo i dati e la documentazione richiesta dall’amministrazione.

a cura della Redazione