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Corte Costituzionale: l’inabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale deve tener conto delle menomazioni preesistenti


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Con la sentenza n. 63 del 13.04.2021, la Corte Costituzionale afferma l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 38/2000, nella parte in cui non prevede che il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni.

Il caso affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere l’indennizzo INAIL per il danno biologico cagionato da una asbestosi, concorrente con una pregressa tecnopatia (una broncopneumopatia), per la quale aveva già maturato, in base al precedente regime normativo, una rendita INAIL liquidata nell’85% dell’inabilità lavorativa.
La Corte d’Appello di Cagliari, investita della questione, trovandosi ad applicare l’art. 13, comma 6, D.Lgs. 38 del 2000, solleva questioni di legittimità costituzionale dello stesso, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal momento che riconosce all’assicurato che nulla abbia ricevuto dall’INAIL per la prima patologia, una stima appesantita degli effetti della seconda tecnopatia, ma non permette di stimare le conseguenze pregiudizievoli della prima patologia professionale unitamente a quelle provocate dalla seconda.

La sentenza

La Consulta rileva, preliminarmente, che l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. 38/2000 regola il passaggio da un previgente sistema assicurativo incentrato sulla capacità lavorativa generica ad una disciplina che, innovando, ha accolto, nell’ambito della copertura INAIL, il concetto civilistico del danno biologico, sì da garantire una piena tutela della salute del lavoratore ai sensi dell’art. 38 Cost.

In particolare, per la sentenza, il primo periodo della predetta norma consente di tenere conto, nella stima del danno biologico provocato da una tecnopatia, dell’eventuale aggravamento derivante da una malattia preesistente, pur se questa non ha una causa lavorativa.
Tuttavia, il secondo periodo non ripropone detta tecnica di stima del danno in presenza di patologie concorrenti per le quali, in base al TU sugli infortuni sul lavoro, sia stato già erogato un indennizzo.

Secondo la Corte, dunque, detta differenziazione evidenzia un nocumento ai danni dell’assicurato, che - in caso di tecnopatia i cui effetti pregiudizievoli siano aggravati da quelli di una pregressa patologia concorrente - si vede irragionevolmente privato di una piena stima del danno biologico.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale dichiara detta impostazione non costituzionalmente orientata, sostenendo la necessità - onde evitare la denunciata irragionevole disparità di trattamento - di utilizzare la medesima formula per stimare il danno biologico sia nei casi in cui la preesistente menomazione non abbia una eziologia lavorativa che nei casi di tecnopatie i cui effetti risultino aggravati dalla patologia concorrente.

A cura di Fieldfisher