Stampa

Speranza di vita : Requisiti pensionistici invariati per il 2023


icona

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 27 ottobre 2021 con cui il Ministero dell’Economia e Finanze comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati sulla base della speranza di vita. L’adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile è uno dei due meccanismi automatici presenti nel nostro ordinamento insieme alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione del sistema di calcolo contributivo. 

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è pari a 67 anni. I lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato, anche per il biennio 2022/2023, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi. 

Il requisito per la pensione anticipata è 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, fino al 31 dicembre 2026. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico si perfeziona anche per il biennio 2022/202e al raggiungimento dei 64 anni.