Stampa

Legge di Bilancio 2021 : Proroga di “ Opzione Donna “


icona

Con il comma 336, la Legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di fruire dell’ istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. Opzione Donna ) che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019. 

La norma in commento, modificando l’art. 16, comma 1, del D.L. 4/2019, prevede il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020, un anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni, per le lavoratrici dipendenti, e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Solo le lavoratrici subordinate saranno costrette a cessare il proprio rapporto di lavoro mentre quelle autonome potranno continuare a svolgere la propria attività.

Salvo diverse indicazioni contenute nelle circolari INPS di prossima emanazione, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo:  

  • non dovranno essere considerati i periodi di contribuzione figurativa riconducibili a periodi di disoccupazione, malattia e prestazioni equivalenti come, ad esempio, i contributi figurativi relativi al periodo di assenza dal lavoro per motivi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età o di assistenza al coniuge e al genitore, oltre a non essere riconosciuto l’anticipo di quattro mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di un anno.
  • andranno esclusi i contributi versati alla Gestione Separata, con l’ovvia conseguenza che le iscritte a questa gestione non potranno usufruire del pensionamento anticipato Opzione Donna;
  • non sarà possibile cumulare gratuitamente i vari periodi contributivi presso differenti gestioni previdenziali INPS, né con i contributi versati presso Casse professionali. La regola ammette una sola eccezione, il cumulo gratuito dei contributi versati al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti con quelli della gestione artigiani e commercianti.

Infine va ricordato che in base a quanto previsto dal richiamato D.L. n. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita mentre il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico ( cd. finestra ) si consegue trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.