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INPS – Circ. n. 64 del 9.05.2019 : Riduzione dei limiti retributivi


calcolo della pensione
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Con la circ. n. 64 del 9.05.2019 , l’INPS fornisce chiarimenti in merito agli effetti della riduzione dei limiti retributivi su i trattamenti pensionistici e previdenziali, secondo quanto previsto all’ articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Le citate disposizioni hanno dapprima fissato il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chiunque riceveva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Solo a partire dal 1° gennaio 2014 i limiti retributivi sono stati estesi anche ai soggetti che hanno rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

La circ. n. 64 del 9.05.2019 precisa che i periodi di attività lavorativa svolti in assenza di retribuzione non concorrono a determinare alcuna anzianità contributiva ai fini pensionistici e previdenziali, stante la non valutabilità di periodi non coperti da contribuzione.

Qualora l’iscritto, per effetto del superamento dei limiti retributivi, non abbia percepito alcun emolumento retributivo, il trattamento pensionistico e previdenziale (connesso alla contribuzione successiva a quella che ha dato luogo al precedente trattamento pensionistico, qualora l’interessato sia già pensionato) viene determinato non valorizzando, nell’anzianità contributiva utile, l’arco temporale durante il quale non è stata corrisposta alcuna retribuzione. La base di calcolo da utilizzare per la determinazione del relativo trattamento di quiescenza e previdenza deve essere riferita alle retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento di tali emolumenti per effetto del superamento dei limiti retributivi.

La circ. n. 64 del 9.05.2019 precisa altresì che, per le sole cessazioni intervenute entro il 30 aprile 2014, nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia stata ridotta ma non azzerata a decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto del citato articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013, la stessa costituirà la base di calcolo della pensione e del trattamento di fine servizio.

Fonte: INPS – Circ. n. 64 del 9.05.2019