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INPS – Circ. n. 163 del 29.10.2021 : Lavoratori dello spettacolo – calcolo della contribuzione


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Con circ. n. 163 del 29.10.2021 l’ INPS fornisce indicazioni in materia pensionistica per i lavoratori assicurati presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, dopo le novità introdotte dall’ art. 66, commi da 17 a 19, del DL 25 maggio 2021 n. 73 recante “ Misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani la salute e i servizi territoriali “ ( cd. Decreto Sostegni-bis ). 

A riguardo l’ Istituto, vista la portata innovativa della disposizione citata e l’introduzione di nuove attività con obbligo assicurativo presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, aveva già illustrato l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma con la circ. n. 155 del 20.10.2021.

Ora, con la più recente circolare, l’ INPS fornisce chiarimenti con particolare riguardo alla contribuzione necessaria per maturare il diritto alla pensione : 

Dal 1° luglio, infatti, il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al gruppo A ( art. 2 del D.Lgs. n. 182/1997 ) si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri anziché 120 , per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021. 

Concorre, a tal fine, anche l’eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, se svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato Gruppo A, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005. 

Il requisito contributivo richiesto per l’accesso alle prestazioni dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione. 

Le nuove regole prevedono inoltre, quale ulteriore requisito ai i fini dell’accesso alle prestazioni, ossia che l’anzianità assicurativa e contributiva, utile per la maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, matura con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (60 contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell’ambito del Gruppo A. 

Completa il quadro delle novità, la possibilità per i lavoratori che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel FPLS, di vedersi accreditare d'ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.

Fonte: INPS - Circ. n. 163 del 29.10.2021