Con la circ. n. 126 del 28.12.2018, l'INPS specifica le categorie di lavoratori escluse dall'adeguamento alla speranza di vita per il 2019 dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata. Inoltre vengono fornite istruzioni in ordine ai termini di pagamento delle indennità di fine rapporto, decorrenti dal raggiungimento del requisito contributivo o anagrafico adeguato alla speranza di vita, e la presentazione delle domande di pensione, da effettuarsi secondo le indicazioni già precedentemente fornite con il mess. n. 4804 del 21.12.2018.
Sull'argomento leggi anche: Speranza di vita ed età pensionabile. Le innovazioni recenti nel triennio 2019 - 2021.
Come riportato dalla circ. n. 126 del 28.12.2018, le categorie di lavoratori escluse dall'adeguamento alla speranza di vita sono:
a) Lavoratori adibiti a mansioni gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, con almeno 30 anni di anzianità contributiva ( alleg. A - decreto 5 febbraio 2018 puntualmente riportato dalla circolare in commento ).
b) Lavoratori addetti a lavorazioni faticose, pesanti e usuranti tra le quali rientrano lavoratori notturni, lavoratori addetti alla cd. linea catena, conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo (circ. n. 90 del 24.05.2017).
L'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto per il 2019 non si applica ai lavoratori precoci e ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari dell'indennità di APE sociale ( Anticipo a Garanzia Pensionistica ).
Fonte: INPS - Circ. n. 126 del 28.12.2018