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INPS – Circ. n. 10 del 30.01.2020 : PA – Pensioni e assegno di invalidità


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Con circ. n. 10 del 30.01.2020 l’ INPS fornisce chiarimenti in merito all’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria e titolari dell’assegno ordinario di invalidità.

L’articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 503 del 1992 prevede in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, invalidi in misura non inferiore all'80%, una particolare tipologia di pensione di vecchiaia, denominata appunto “pensione di vecchiaia anticipata”, liquidata a carico della richiamata gestione dei lavoratori dipendenti.

In riferimento all’orientamento ministeriale secondo il quale “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”, la circ. n. 10 del 30.01.2020 precisa che la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità è possibile anche al raggiungimento dei requisiti di pensione di vecchiaia anticipata di cui al D. lgs n. 503 del 1992 

  • invalidità in misura non inferiore all’80%;
  • il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);
  • la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1);
  • il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.

Fonte: INPS – Circ. n. 10 del 30.01.2020