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Corte Costituzionale: legittimo il blocco della rivalutazione ed il prelievo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato


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Con la sentenza n. 234 del 09.11.2020, la Corte Costituzionale afferma che è legittimo il provvedimento con cui il legislatore può “raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo ed imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che dette misure abbiano una durata massima di tre anni.

Il caso affrontato

Alcuni pensionati ricorrono giudizialmente contro le misure introdotte dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), consistenti nel blocco della rivalutazione economica dei propri trattamenti pensionistici e nell’imposizione, nei loro confronti, di un contributo di solidarietà.
A fondamento delle domande, i medesimi deducono che le predette misure – oltre ad essere ripetitive di pregressi analoghi interventi e non sorrette da ragioni di necessità – risultano non conformi ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.
Il Tribunale di Milano ed alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - investiti della questione - sollevano un problema di legittimità costituzionale:
• dell’art. 1, comma 260, della L. 145/2018, che stabilisce che, per il periodo 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% soltanto per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo INPS, mentre, per quelli superiori, la rivalutazione è riconosciuta in misura decrescente (fino ad arrivare ad un minimo del 40% per quelli di importo superiore a nove volte il minimo);
• dell’art. 1, comma 261, della L. 145/2018, che introduce una riduzione quinquennale delle pensioni dirette di importo complessivo annuale superiore a 100.000,00 € lordi (con un taglio: del 15% per la parte superiore a 100.000,00 e fino a 130.000,00 €; del 25% oltre 130.000,00 e fino a 200.000,00 €; del 30% oltre 200.000,00 e fino a 350.000,00 €; del 35% oltre 350.000 e fino a 500.000,00 €; del 40% per la parte oltre 500.000,00 €).

La sentenza

La Corte dichiara costituzionalmente legittimo il provvedimento con cui il legislatore può “raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo, a condizione che la finalità della misura sia il perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte temporale predefinito (nella specie triennale).
Tale scelta non viola, infatti, i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un - seppur parziale, ma non simbolico - recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza.

Quanto al "contributo" di solidarietà sugli importi oltre i 100.000,00 €, poi, i Giudici costituzionali lo ritengono una misura legittima non trattandosi di un prelievo di natura tributaria, ma di una devoluzione di fondi aventi finalità di solidarietà interna al sistema previdenziale.
Detto intervento non viola, invero, i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività, facendo comunque salvo il trattamento minimo di 100.000,00 € lordi annui.

Per la sentenza, dunque, le misure simili effettuate in precedenza non limitano la possibilità di intervento del legislatore, a condizione che vi sia una valida giustificazione e sia prevista una durata proporzionata, che non può essere superiore all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato.

Su tali presupposti, la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, salvo che per ciò che concerne la durata quinquennale del "contributo" di solidarietà.

A cura di Fieldfisher