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Corte costituzionale: Legittimità del D.L. n. 65/2015 in tema di perequazione delle pensioni


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Con la sentenza n. 250 del 6 dicembre 2017, la Corte costituzionale ha respinto tutte le censure, contenute in 15 ordinanze, mosse al decreto-legge n. 65 del 2015 sulla perequazione delle pensioni.

Le ordinanze prospettavano diversi profili di illegittimità del decreto n. 65, emanato a seguito della precedente sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del decreto legge n.201/2011 (cosiddetta riforma pensionistica Fornero) nella parte in cui prevedeva che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

La recente sentenza n. 250, lasciando cadere i rilievi prospettati, conferma la legittimità del decreto n. 65/2015, innanzitutto osservando che esso non è stato una “mera riproduzione” della normativa dichiarata illegittima dalla sentenza n.70/2015 in quanto ha introdotto una disciplina “nuova” e “diversa”, sia pure temporanea, della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013.

In questa prospettiva, la sentenza sottolinea che il decreto n. 65 non viola il giudicato costituzionale in quanto ha riconosciuto la rivalutazione in misura proporzionale decrescente anche alle pensioni - escluse dalla normativa in precedenza dichiara incostituzionale - comprese tra quelle superiori a tre volte il trattamento minimo Inps e quelle fino a sei volte lo stesso trattamento.

 

A cura di Fieldfisher