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TAR Calabria: l’impedimento del Consulente della società non integra causa di forza maggiore


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Con la sentenza n. 209 del 24.02.2021, il TAR Calabria afferma che l’impedimento occorso al Consulente del Lavoro della Società che, sottoposto a quarantena, non può inoltrare la domanda di accesso agli ammortizzatori sociali, non costituisce una causa di forza maggiore, tale da giustificare il superamento del termine perentorio di presentazione della relativa istanza.

Il fatto affrontato

La società ricorre giudizialmente al fine di richiedere l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui l’INPS aveva respinto l’istanza di accesso per assegno ordinario, per mancato rispetto dei termini di presentazione.
A fondamento della predetta domanda, deduce la violazione dell’art. 97 Cost. ed il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e lesione del principio di proporzionalità, stante la sussistenza di una causa di forza maggiore occorsa al Consulente del Lavoro delegato ad eseguire la specifica attività, sottoposto, presso la propria abitazione, al regime di quarantena per contatto con soggetto positivo al COVID-19.

La sentenza

Il TAR afferma che va disattesa la censura avanzata dalla società ricorrente all’impugnato provvedimento dell’INPS.

Per i Giudici, infatti, laddove il Consulente del Lavoro avesse immediatamente reso edotta la società della condizione in cui era costretto, quest’ultima, nell’arco temporale compreso tra il 25.10.2020 ed il 30.10.2020 - data ultima per la presentazione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali - ben avrebbe potuto adoperarsi affinché tale incombente fosse tempestivamente eseguito da altro professionista.

Secondo la sentenza, ne consegue che l’omessa comunicazione dell’impedimento - circostanza relativa ai rapporti interni tra la società ed il proprio Consulente - esclude che la condizione di quarantena cui era sottoposto il professionista possa costituire una causa di forza maggiore idonea a giustificare il superamento del perentorio termine previsto ex lege per la presentazione dell’istanza all’INPS.

Su tali presupposti, il TAR Calabria rigetta il ricorso, confermando la legittimità dell’impugnato provvedimento di rigetto della domanda di accesso all’assegno ordinario.

A cura di Fieldfisher