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Min. Lavoro – Circ. n. 20 del 28.11.2017: CIGS per imprese in Amministrazione straordinaria.


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Con la circolare n. 20 del 28 novembre 2017, il Ministero del Lavoro fornisce alcune indicazioni riguardo la disciplina della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori di aziende assoggettate alla procedura di Amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di attività d’impresa.

La circolare, nel ripercorrere l’iter normativo e procedurale dell’istituto, fornisce un utile quadro riepilogativo di riferimento. Il decreto legislativo n. 148 del 14.09.2015, prevedendo espressamente all’art. 20, comma 6, il permanere della vigenza dell’articolo 7, comma 10 – ter del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 19.07.1993, n. 236, ha lasciato sostanzialmente immutata la disciplina in materia.

Il Ministero, nonostante abbia dato già precise direttive con le circolari n. 48 del 13.07.2000 e n. 56 del 25.11.2002, ritorna sull’argomento, ritenendo opportuno fornire ulteriori precisazioni in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 148/2015, affermando quanto segue:

• L’istanza CIGS ex art. 7, comma 10-ter della legge n. 236/93 non è sottoposta ai termini di presentazione e ai limiti di durata previsti dalla normativa vigente.

• Le imprese in Amministrazione straordinaria, non sono tenute, in sede di presentazione dell’istanza di Cigs ad inviare la stessa ai Servizi Ispettivi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro in quanto l'attività di controllo verrà posta in essere dal Ministero dello Sviluppo Economico.

• Il procedimento di richiesta della CIGS rimane invariato anche nel caso della disciplina “speciale” dell’amministrazione straordinaria introdotta con il Decreto legge 23.12.2003, n. 347 convertito dalla Legge n. 39/2004, che prevede un iter più rapido e snello nei confronti di quelle imprese con requisiti dimensionali e di indebitamento ancora più elevati, le quali possono chiedere di essere ammesse alla procedura direttamente al Ministro dello Sviluppo Economico ancor prima che venga accertato dal giudice lo stato di insolvenza.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali