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Inps – Mess. n. 1822 del 30.04.2020: ammortizzatori sociali Covid-19 e malattia


medico con stetoscopio
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Con il mess. n. 1822 del 30.04.2020, l’Inps interviene sul problema del rapporto fra gli ammortizzatori sociali per l’emergenza epidemiologica per COVID (integrazioni ordinarie CIGO, assegno ordinario FIS, CIG in deroga) e il trattamento di malattia.

L’Istituto, avendo presente la disposizione dell’art. 3, comma 7, del D.lgs n.148/2015 secondo cui “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia e la eventuale integrazione contrattualmente prevista”, considera attuali ed applicabili ai nuovi ammortizzatori speciali gli orientamenti già espressi con la circ. n. 197 del 2.12.2015 con riferimento alle integrazioni salariali e con la circ. n. 130 del 15.09.2017 con riferimento all’assegno ordinario del FIS. Sulla base di questa premessa, l’Inps arriva alle seguenti conclusioni:

Trattamento ordinario CIGO con la causale Covid-19:

“Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:

-se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
-qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.”

L’inps, inoltre, ritiene che i predetti criteri sia estensibili in via analogica anche alla CIG in deroga Covid-19. 

Assegno ordinario FIS Covid-19:

“In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione (cfr. circ. n. 82/2009).

Nel primo caso la malattia non è indennizzabile, pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.

Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si possono verificare due casi:

-se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
-se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione”.

Fonte: INPS – Mess. n. 1822 del 30.04.2020