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INPS – Mess. n. 1320 del 23.03.2022 : Pagamento diretto della cassa integrazione , procedure a regime solo dal 1° maggio


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Con la circ. n. 62 del 14.04.2021, l' INPS ha illustrato le modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid19, prevedendo una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati poteva essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “ UniEmens -Cig” o con il modello “SR41”. 

Il mess. n. 3556 del 19.10.2021 ha prorogato poi il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021 ( cfr. Riforma ammortizzatori sociali : Primi passi verso la semplificazione con la UNI-CIG ).

Da ultimo con il mess. n. 1320 del 23.03.2022 l’ Istituto, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle aziende e dai loro intermediari , ha previsto un’ulteriore proroga di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022. 

Ne consegue che le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (Cigo, Cigs, assegno di integrazione salariale), decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico uniemens-Cig. 

Per le istanze di pagamento diretto relative a domande riferite a periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare uniemens-Cig o SR41. 

Fonte: INPS – Mess. n. 1320 del 23.03.2022