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INPS – Circ. n. 30 del 19.02.2021 : Esonero contributivo alternativo alla CIG 2021


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Con circ. n. 30 del 19.02.2021, l’INPS fornisce indicazioni operative riguardo l’esonero dal versamento dei contribuiti previdenziali previsto all’ art. 1, commi da 306 a 308 della Legge 178/2020 , per le aziende che non richiedano nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti nella stessa Legge di Bilancio 2021 al comma 299 ( Circ. n. 28 del 17.02.2021 ) . 

L’esonero contributivo alternativo può essere riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo, a condizione che il datore di lavoro richiedente abbia fruito almeno parzialmente delle integrazioni salariali con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020. 

Ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante, ossia la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, l’ INPS farà riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero corrispondano a quelli in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale. 

L’ ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione al numero delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio – giugno 2021, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL. L’ importo così calcolato andrà riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane, nel limite della contribuzione dovuta per ciascun mese. 

La fruizione dell’esonero è ad ogni modo subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge n. 178/2020. In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia: 

• regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Con specifico riferimento alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 306, della legge n. 178/2020, si fa presente che, anche ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dal medesimo articolo ai commi 309 e seguenti. 

Per quanto concerne la cumulabilità con altre misure agevolative, vale il principio secondo cui l’esonero può essere cumulato con altre agevolazioni previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e a condizione che non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi come nel caso dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile o del Incentivo IO Lavoro (decreti direttoriali Anpal n. 52 e n. 66 del 2020 - cfr. il paragrafo 9 della circ. n. 124 del 26.10.2020 ). In ogni caso l’applicazione dell’esonero contributivo in commento preclude il ricorso alla “ decontribuzione SUD “ per tutto il periodo di fruizione della misura. 

Fonte: INPS - Circ. n. 30 del 19.02.2020