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DL Lavoro - Contratto di espansione : possibile l’accordo integrativo ma fino al 31.12.2023


Il contratto di espansione è un istituto comunemente apprezzato, per il fatto che risulta in grado di rispondere alle diverse esigenze fatte emergere dai “processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese”. 

Tale contratto, infatti, è in grado di sostenere le azioni volte all’adeguamento delle competenze professionali dei lavoratori nei “processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico …”, favorire l’assunzione di “... nuove professionalità …”, l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori per un periodo utile , in particolare, ai fini della maturazione e dell’incremento del montante contributivo utile al calcolo della pensione anticipata. 

Contratto di espansione : cos’è e come funziona

Per il contratto di espansione, tuttavia, vale la previsione secondo cui è ancora ammesso “in via sperimentale” e non oltre il 2023. 

Da qui l’attesa che interventi legislativi, dedicati al contratto di espansione, rendano definitiva la possibilità di stipulare contratti del genere o che, quanto meno, amplino il periodo di sperimentazione di qualche ulteriore anno. 

A tale attesa non risponde l’art. 25 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 ( cd. “Decreto lavoro” ), che interviene sulla fonte legislativa di regolazione del contratto di espansione - l’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015 - ma solo per introdurre una limitata innovazione. 

Destinatari della normativa introdotta dal Decreto lavoro sono i contratti di espansione, stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, da imprese aventi più di 1000 dipendenti. 

In presenza di tali condizioni, è reso possibile stipulare un accordo integrativo presso il Ministero del lavoro di rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro entro un arco temporale di 12 mesi. 

Questo, peraltro, senza possibilità di modificare l’impegno di spesa inizialmente previsto e il numero massimo di lavoratori accompagnati alla pensione. 

Come previsto in sede amministrativa, per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 può essere previsto un solo piano di esodo annuale e solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità. Per ogni piano di esodo, devono essere comunque indicati nel contratto di espansione: il numero massimo dei lavoratori interessati e la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti dal singolo piano di esodo. 

Al riguardo, viene altresì precisato che la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, in riferimento all’annualità 2022, non può essere successiva al 30 novembre 2022, e in riferimento all’annualità 2023, non può essere successiva al 30 novembre 2023 (circolare Inps n. 88 del 25 luglio 2022). 

Avendo presente questi orientamenti, si comprende che in virtù della nuova norma, a fronte contratti stipulati entro il 31 dicembre 2022, è possibile modificare le date presunte di cessazione dei rapporti di lavoro previste in partenza, fermo restando il numero massimo di persone da accompagnare alla pensione inizialmente stimato (numero che nell’attuazione del contratto può risultare inferiore a quello stimato, data la necessità del consenso dei singoli lavoratori alla risoluzione del rapporto di lavoro). 

Per interventi di più ampio respiro sul contratto di espansione, tutto è rinviato alla prossima legge di bilancio ?