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Decreto Rilancio: Le novità in materia di ammortizzatori sociali


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Punti importanti del decreto legge “Rilancio” - artt. 68, 70, 71 - riguardano gli ammortizzatori sociali con la causale “emergenza COVID-19”. Le innovazioni apportate comportano sia modifiche alla regolamentazione di questi ammortizzatori che il finanziamento con risorse provenienti dal bilancio pubblico. Il decreto, a volerne sinterizzare la portata, va in direzione dell’ampliamento dei periodi massimi di possibile fruizione degli ammortizzatori e, contestualmente, dell’incremento delle risorse rese disponibili a tale scopo. All’esame più nel merito del decreto va anteposta una premessa.

Prima dell’emanazione del decreto rilancio, la disciplina degli ammortizzatori speciali è stata concentrata nel “decreto Cura Italia” (d.l. n. 18/2020, convertito in legge dalla l. n. 27/2020). Il “decreto Rilancio” non cambia questa situazione: conferma che il testo base della disciplina degli ammortizzatori legati alla emergenza sanitaria è il “decreto Cura Italia e, ritendo di dover adeguare tale disciplina, modifica una serie di punti del “Cura Italia” “che, modificato, resta comunque in vigore. Il decreto Cura Italia tratta principalmente degli ammortizzatori sociali negli articoli 19-22 e ora, dopo il decreto Rilancio, occorre verificare come tali articoli risultano modificati.

Trattamento ordinario “emergenza COVID-19; assegno ordinario “emergenza COVID-19.

Periodi di durata massima

a)viene sostituito il comma 1 dell’art. 19 del decreto legge Cura Italia. In base al comma 1 dell’art. 19, nella versione ora vigente, i datori di lavoro possono avanzare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane” (prima della modifica dell’art. 19 si faceva riferimento solo a nove settimane ugualmente con riferimento all’arco temporale 23 febbraio /31 agosto 2020). Dalla innovazione introdotta sembra che siano da ricavare i seguenti principi:

-le imprese che, al momento della entrata in vigore del “decreto Rilancio” hanno già fruito delle nove settimane, possono avvalersi di ulteriori cinque settimane entro la data limite del 31 agosto;

-le altre imprese, che non hanno ancora esaurito le nove settimane inizialmente previste, potranno avanzare domanda per residua frazione delle nove settimane e solo dopo averlo esaurita saranno in grado fruire delle ulteriori cinque settimane;

b)il comma 1 dell’art. 19, come riscritto dal “decreto Rilancio”, prevede poi un ulteriore pacchetto di quattro settimane di trattamento ordinario e di assegno ordinario fruibili per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, subordinato a condizioni molto particolari. In particolare, il “decreto Rilancio” introduce un art. 22-ter nel precedente decreto “cura Italia, avente i seguenti contenuti. Si ipotizza che, a causa del protrarsi della emergenza epidemiologica, possa esserci la necessità di prolungare la copertura assicurata dagli ammortizzatori sociali. A tal fine, si istituisce un apposito capitolo di bilancio nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, pari per il 2020 a 2.740, 8 milioni di euro. Queste risorse, laddove si manifesti l’anzidetta necessità, potranno essere trasferite all’Inps e ai fondi di solidarietà bilaterali e ai fondi di solidarietà alternativi del settore della somministrazione di lavoro e dell’artigianato (rispettivamente artt. 26 e art. 27 del d.lgs. n.148/2015) per rifinanziare i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari per periodi decorrenti, come si già segnalato, dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Il trasferimento delle risorse è rimesso ad uno o più decreti del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020.

Procedura sindacale

Relativamente al trattamento ordinario e all’assegno ordinario, l’art. 19, comma 2, del decreto Cura Italia, nella versione originaria, prevedeva una procedura sindacale con questa disposizione: i datori di lavoro presentano la domanda di tali prestazioni “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”. Il Parlamento, in sede di conversione del decreto Cura Italia, ha eliminato del tutto questa disposizione. Ora, il decreto Rilancio la ripristina, reinserendo nell’art. 19, comma 2, la disposizione originariamente presente.

Termini di presentazione delle domande di prestazione

A stregua della versione inziale dell’art. 19, confermata in sede di conversione in legge, i datori di lavoro avevano 4 mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per presentare le domande di trattamento ordinario o di assegno ordinario. Il “decreto Rilancio” modifica questo termine. Secondo la versione modificata dell’art. 19, comma 2, le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la sospensione o la riduzione dell’orario.

Qualora le domande siano presentate non rispettando il predetto termine, l’ammortizzatore sociale sarà riconosciuto solo a partire dalla settimana precedente la data di presentazione della domanda.

Cassa integrazione in deroga

Circa la cassa integrazione in deroga, viene modificato in diversi punti l’art. 22 del “decreto Cura Italia”. Periodo di durata massima.
Le disposizioni che derivano dalle modifiche, ora vigenti, sono le seguenti: la cassa in deroga può essere chiesta “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane”.

Come si vede, il meccanismo è analogo a quello pensato per i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari. Per poter aspirare alle cinque settimane aggiuntive di cassa in deroga, è necessario avere esaurito le nove settimane discendenti dal precedente “decreto Cura Italia”. Anche per la cassa in deroga, viene previsto un eventuale ulteriore periodo di quattro settimane, ugualmente legato al meccanismo previsto dall nuovo art. 22-ter.

Chi autorizza la cassa in deroga

Il “decreto Rilancio” introduce un art. 22-quater nel “decreto Cura Italia”, in base al quale la cassa in deroga è autorizzata dall’Inps per i periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalla Regioni.

Per tali periodi, pertanto, la domanda è da inviare telematicamente all’Inps, con la lista dei beneficiari e indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.

La domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (nell’immediato, la domanda è presentata alla sede Inps nei primi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto).

Nel caso di datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome, la competenza ai fini dell’autorizzazione è rimessa al datore di lavoro.

Nel decreto interministeriale di riparto delle risorse per la cassa in deroga fra le Regioni e le Province autonome, è indicata la distribuzione delle unità produttive fra le varie Regioni e Province al di sopra della quale scatta la competenza ministeriale.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori con le modalità indicate dall’Inps.

L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

L’Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento.

Art.74 Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali

Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito all’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati necessari per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta.

Per le domande di cui al comma 1 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.