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ABI: Convenzione per l’anticipazione delle integrazioni salariali Covid-19


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In data 30 marzo 2020, l’Abi e le principali associazioni imprenditoriali e sindacali, hanno firmato, alla presenza del Ministro del lavoro, la Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020. L’anticipazione delle integrazione salariali da parte degli istituti di credito è un’esperienza risalente nel tempo.

Una convenzione di aprile 2009, che poi ha avuto diverse proroghe anche con accordi stipulati a livello territoriale, costituisce un precedente importante della Convenzione sottoscritta il giorno 30 marzo. La situazione avuta presente è quella in cui, non intervenendo l’anticipazione delle integrazioni da parte del datore di lavoro e non essendo ancora attuale il pagamento delle stesse da parte dell’Istituto previdenziale, il lavoratore si trova, di fatto, senza la disponibilità di un reddito da lavoro.

Rispetto alla precedente Convenzione, si è ritenuto necessario estendere la portata della Convenzione anche alla cassa integrazione ordinaria ed alla Cassa integrazione in deroga, in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19.

La Convenzione, avente termine di scadenza al 31 dicembre 2020, ha per oggetto l’anticipazione - da parte delle Banche che applicano la Convenzione – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei/lle lavoratori/trici.

L’anticipazione dell’indennità spettante è realizzata tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L’apertura di credito è destinata a cessare con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

L’anticipazione riguarda tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, con riferimento a sospensioni dal lavoro a zero con domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

Le parti hanno concordato l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si sono impegnate a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla Convenzione all’assegno ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto. Le Parti si sono anche impegnate a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l’anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore, con particolare riferimento alle comunicazioni che dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e lavoratore.

Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato alla convenzione, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.

Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali.

ACDR