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Min. Lavoro – Circ. n. 1 del 17.01.2022 : Staffetta Generazionale anche a tempo parziale


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Chiarimenti in materia di " staffetta generazionale " dei fondi di solidarietà sono forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la recente circ. n. 1 del 17.01.2022

Con il termine staffetta generazionale si indica una delle prestazioni opzionali e facoltative che le parti sociali possono prevedere nel accordo costitutivo dei fondi bilaterali, con la finalità di favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurando il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia e consentendo, al contempo, per ogni lavoratore in uscita, l'assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni, a cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno tre anni. 

La nuova prestazione è stata introdotta nell'ordinamento in tempi relativamente recenti con l'aggiunta della lettera c-bis art. 26, c. 9, del D.Lgs n. 148/2015 ad opera dell' art. 12-ter del DL n. 21/2022 ( cd. Decreto Ucraina ), convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022 n. 51 . 

I fondi hanno per legge il compito di erogare l'assegno di integrazione salariale in caso di riduzione o di sospensione dell'orario di lavoro per le stesse causali previste per le integrazioni salariali ordinarie e per le integrazioni salariali straordinarie ( art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015 ). A questo si aggiungono una serie di prestazioni facoltative che perseguono scopi diversi e/o complementari rispetto alla tutela conseguita con l'assegno, tra queste le prestazioni integrative della NASpI, l'assegno straordinario per il sostegno del reddito in caso di accompagnamento alla pensione, il finanziamento di percorsi formativi per i lavoratori e la staffetta generazionale  ( art. 26, c. 9, D.Lgs. n. 148/2022). 

La disposizione si applica a tutti i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps, sono esclusi quindi il FIS e i cd. «fondi alternativi» (il fondo di solidarietà per l’artigianato e per i lavoratori in somministrazione).

In ossequio ai principi generali in materia di equilibrio finanziario, la prestazione della staffetta generazionale è interamente a carico del datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a versare un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla nuova tipologia di prestazione. All’ INPS spetta il compito di fornire eventuali proiezioni dei costi a carico dei datori di lavoro interessati dal ricorso alla prestazione. 

Considerato l’obbiettivo della norma, ossia quello di realizzare un ricambio generazionale effettivo e bilanciato all’interno del quadro produttivo, la circolare n. 1 del 17.01.2023 pone l’attenzione sulla “ contestuale assunzione “ di giovani under 35 “ per un periodo non inferiore a 3 anni “

• l’ assunzione dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato nel rispetto dei limiti anagrafici ( tra 18 e 29 anni per l’apprendistato professionalizzante ex art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 ) ; 

• accordi sindacali e individuali con i singoli lavoratori interessati dovranno prevedere la cessazione del rapporto a non più di 36 mesi dalla pensione anticipata o di vecchiaia ; 

• e’ richiesta la corrispondenza quantitativa tra cessazioni e assunzioni che dovranno avvenire contestualmente ; 

• per garantire un ricambio generazionale e una transizione delle conoscenze ai fini dell’esecuzione della prestazione dei neoassunti, la staffetta generazionale potrà essere articolata con una riduzione volontaria dell’orario di lavoro giornaliero dei lavoratori anziani in favore dell’assunzione di giovani under 35, seppure a tempo parziale. 

• la staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, reso edotto della disciplina applicabile al rapporto di lavoro “trasformato”. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore che compie tale scelta vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione.

Staffetta generazionale : nuova prestazione dei fondi di solidarietà