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Staffetta generazionale : nuova prestazione dei fondi di solidarietà


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I fondi di solidarietà bilaterali - presenti in settori come il credito, le ferrovie con riferimento alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, le Poste, il trasporto pubblico locale, i servizi ambientali - hanno per legge il compito di erogare l’assegno di integrazione salariale in caso di riduzione o di sospensione dell’orario di lavoro per le causali previste per integrazioni salariali ordinarie e per le integrazioni salariali straordinarie (artt. 26, comma 1, e 30 del d.lgs. n. 148/2015 come modificati dalla l. di stabilità 2022). 

Gli stessi fondi, inoltre, per scelta delle parti contrattuali che sottoscrivono gli accordi istitutivi dei fondi (accordi a cui fanno seguito decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia), possono farsi carico di ulteriori “finalità”, prevedendo particolari prestazioni: prestazioni integrative della NASPI; assegno straordinario per il sostegno del reddito in caso di accompagnamento alla pensione; concorso al finanziamento di programmi formativi (art. 26, comma 9, d.lgs. n. 148/2022). 

Lasciando ferme tutte queste previsioni, il Senato, in sede di conversione del d. l. n. 21/2022, ha prefigurato l’ampliamento delle prestazioni facoltative dei Fondi di solidarietà bilaterali tramite l’aggiunta di nuove disposizioni al d.lgs. n. 148/2015. 

In particolare, si tratta di: 

a)una disposizione aggiunta all’art. 26, comma 9, secondo la quale il fondo di solidarietà bilaterale può decidere di “ assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”

b) una disposizione riguardante il finanziamento della “staffetta generazionale”, secondo la quale il finanziamento di tale prestazione dovrà essere assicurato da “… un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo”. 

La “staffetta generazionale” è vista positivamente da molti ma, nonostante vari interventi legislativi, non costituisce a tutt’oggi un istituto diffusamente impiegato. 

Il contratto di espansione (art. 41 d.lgs. n. 148/2015) ingloba uno schema del genere ma, a sua volta, riguarda un numero limitato di aziende. 

A maggior ragione, non si può che guardare con favore la chiamata in campo dei fondi solidarietà, grazie a disposizioni che verosimilmente e in termini generali troveranno conferma da parte della Camera dei deputati in sede di approvazione definitiva del d.l. n. 21/2022. 

I punti da chiarire di tali disposizioni, tuttavia, non sono pochi. 

Viene previsto che l’assunzione di ogni lavoratore di età non superiore a 35 anni è da fare “per un periodo non inferiore a tre anni”. 

In un primo commento è stato ipotizzato che si dovrebbe trattare di assunzioni a tempo indeterminato. 

Si può tuttavia prospettare una interpretazione diversa, ipotizzando che si tratti di una speciale fattispecie di contratto a termine. 

Nelle Note di lettura del provvedimento in discussione preparate dal Servizio Studi del Parlamento, con riferimento al profilo del finanziamento della staffetta generazionale si legge che ”la misura del contributo straordinario deve essere idonea a coprire, oltre agli oneri derivanti dal versamento dei contributi previdenziali summenzionati, le minori entrate tributarie, derivanti dalla deducibilità fiscale del medesimo contributo straordinario”. 

Affermazione, questa, sicura per quanto riguarda la deducibilità fiscale della contribuzione straordinaria, ma che non sembra corroborata dalla formulazione legislativa per quanto attiene alla affermata copertura delle minori entrate fiscali da parte della contribuzione straordinaria. 

Profilo delicato perché chi eventualmente ci rifletterà potrebbe segnalare che, ove si escluda che sia la contribuzione straordinaria a compensare le minori entrate, nella nuova normativa non si rinviene una copertura alternativa.