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INPS – Circ. n. 37 del 7.03.2022: il Fondo di solidarietà del settore servizi ambientali e igiene urbana


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L’accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL ha convenuto la costituzione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs 14 settembre 2015, n. 148. 

Il Fondo è stato istituito presso l’INPS dal decreto 9 agosto 2019 n. 103594 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (G.U. n. 240 del 12 ottobre 2019), che ha recepito l’accordo sindacale. 

Il Comitato amministratore del Fondo è stato nominato con il D.M. 7 agosto 2020. 

Con riferimento al Fondo, l’Inps ha emanato una prima circ. n. 86 del 17.06.2021, trattando in particolare di una delle sue prestazioni: l’assegno straordinario di sostegno al reddito e della contribuzione correlata.

Ora, lo stesso Inps ha emanato una seconda circ. n. 37 del 7.03.2022, trattando di altre prestazioni del Fondo e, in particolare, dell’assegno di integrazione salariale e dell’integrazione della NASPI. 

Fra la prima e la seconda circolare, è intervenuta la riforma degli ammortizzatori sociali ad opera della legge di bilancio 2022, che ha apportato una serie di innovazioni illustrate dall’Inps nella circolare n. 18 del 1.02.2022

Le innovazioni della riforma hanno riguardato anche la famiglia dei fondi solidarietà bilaterali, a cui il Fondo del settore dell’igiene urbana appartiene. 

La circolare n. 37 ha presente le notevoli novità legislative intervenute, ma una serie di suoi passaggi fanno riferimento alle disposizioni dell’ordinamento del Fondo nella versione attuale, soggetta agli adeguamenti che dovranno essere perfezionati entro il 31 dicembre 2022 in conformità a quanto richiesto dalla riforma.

La circolare, ad integrazione e parziale rettifica di quanto indicato dallo stesso Inps (nella circolare n. 86/2021 e nel mess. n. 3390 del 7.10.2021 ), chiarisce che il Fondo è divenuto pienamente operativo dalla data del 7 febbraio 2021 (questo in virtù del fatto che la nomina del Comitato è stata effettuata dal D.M del 7 agosto 2020, ma l’art. 8, comma 4, del decreto di recepimento legittima il Fondo ad autorizzare le prestazioni solo dopo sei mesi dalla nomina).

La circolare ricorda, inoltre, che il Fondo riguarda un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), cosicché i datori di lavoro appartenenti al settore dell’igiene urbana non sono più destinatari della disciplina del FIS e, conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto di recepimento non devono più versare la contribuzione al FIS.

Più nel dettaglio, la circolare n. 37, in considerazione del fatto che le domande dell’assegno di integrazione salariale possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’attività lavorativa, precisa che le prestazioni di assegno di integrazione salariale possono essere riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021. 

Oltre a diversi altri aspetti, la circolare tratta delle prestazioni del Fondo partendo dalla considerazione della tipologia delle stesse: 

a) assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del d.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie; 

b) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, della NASPI ovvero delle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 

c) assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo; 

d) apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea. 

La circolare tratta, poi, delle condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie, dei beneficiari, del cosiddetto tetto aziendale (le prestazioni di integrazione salariale e l’integrazione della NASPI possono essere accolte nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione addizionale e la contribuzione straordinaria, dovuta dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASPI, senza scomputo delle altre prestazioni già deliberate). 

Nel dettaglio sono trattate causali, misura, durata, contribuzione correlata delle prestazioni ordinarie e altri aspetti anche di natura amministrativa ed operativa attinenti alla gestione del Fondo e al modo di rapportarsi delle aziende con il Fondo sia sotto sotto il profilo della contribuzione da versare allo stesso che della richiesta delle prestazioni. 

Fonte : INPS - Circ. n. 37 del 7.03.2022