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INPS – Circ. n. 98 del 26.09.2018 : Decontribuzione contratti di solidarietà – Presentazione delle istanze


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Con la circ. n. 98 del 26.09.2018, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione della decontribuzione per contratti di solidarietà.in favore delle aziende che siano state ammesse alla riduzione contributiva del 35 per cento per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La decontribuzione è riconosciuta per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’Occupazione pari a 30 milioni di euro per l’anno 2017.

L'INPS, con le circ. n. 65 del 30.03.2017 e circ. n. 165 del 08.11.2017, aveva già illustrato le modalità di fruizione dello sgravio. La pubblicazione della circ. n. 98 del 26.09.2018 si è resa necessaria in seguito alla modifica delle modalità e le regole di accesso alla decontribuzione operata dal decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017 , illustrate a sua volta dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 18 del 22.11.2017.

Nei particolari, l’INPS precisa:

1) Ambito soggettivo di applicazione: Nell’anno 2017, destinatari della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della L. n. 863/84 o del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto in corso nell’arco dell’anno 2016.

2) Iter istruttorio dell’istanza: Il decreto interministeriale n. 2 del 27.09.2017 introduce una rilevante novità: l’indicazione, dell’importo della riduzione contributiva richiesta nell’istanza presentata da ciascuna impresa. L’Istituto, dunque, non è più chiamato a stimare in via preventiva l’onere connesso a ciascuna istanza ma può svolgere controlli in riferimento a periodi per i quali sono state inviate ed elaborate le denunce contributive mensili. Inoltre sono fornite indicazioni specifiche in merito all’istruttoria di istanze di decontribuzione in cui vi siano stati periodi di CIGS per contratto di solidarietà conclusi entro il 31 dicembre 2017

3) Calcolo della riduzione contributiva: La decontribuzione è riconosciuta per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’Occupazione pari a 30 milioni di euro per l’anno 2017. La circolare indica alcune voci contributive da non considerare nel calcolo:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997.

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento. Conseguentemente, i lavoratori per i quali l’impresa fruisce del benficio non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

5) Modalità di compilazione flusso UniEmens: Il conguaglio mediante sistema UniEmens andrà realizzato entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare ( 16 dicembre).

Fonte: INPS