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INPS – Circ. n. 73 del 17.06.2020: Bonus baby-sitting ed iscrizione ai centri estivi


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Con la circ. n. 73 del 17.06.2020, l’INPS fornisce istruzioni operative circa l’utilizzabilità del bonus baby-sitting introdotto dall’art. 23 del Decreto Cura Italia (Congedi e permessi introdotti dal Decreto Cura Italia) e modificato dall’art. 75 del Decreto Rilancio (Decreto Rilancio: le novità per congedi e permessi).

Per quanto riguarda l’erogazione del bonus baby-sitting sono rimaste invariate le modalità già delineate dall’INPS con la circ. n. 44 del 24.03.2020 (INPS – Circ. n. 44 del 24.03.2020: Bonus Baby sitting, come richiederlo?).

Alternativamente, la cifra stanziata può essere utilizzata, per una parte o per tutto l’importo spettante, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
In questo caso, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere.
La cifra spesa per l’iscrizione verrà accreditata su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.

L’accesso alla domanda online del bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito INPS oppure tramite il Contact Center dell’Istituto previdenziale ovvero, infine, mediante i servizi gratuiti degli Enti di Patronato.

Fonte: INPS