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Corte Costituzionale: bonus bebè e assegno di maternità anche ai cittadini extracomunitari


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Con comunicato del 12.01.2022, la Corte Costituzionale afferma che sono costituzionalmente illegittime le norme che escludono dalla concessione del bonus bebè e dell’assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi, ammessi per fini lavorativi o meno, che siano in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

Il caso affrontato

La Corte Costituzionale - evocata dalla Cassazione, in merito alla legittimità della L. 190/2014 e del D.Lgs. 151/2001, relativamente allo status di soggiornanti di lungo periodo - ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Quest’ultimo organo, con sentenza 2 settembre 2021 C-350/20, ha affermato che la predetta normativa italiana non è compatibile né con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE - che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale - né con l’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

Il comunicato sulla pronuncia

La Consulta ritiene fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione ed all’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

I Giudici, nello specifico, hanno ritenuto le norme in contestazione lesive del principio di eguaglianza e della tutela della maternità, perché subordinano la concessione dei due assegni agli stranieri extracomunitari alla condizione che i medesimi siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale estende anche a questi ultimi soggetti la fruizione del bonus bebè (art. 1, comma 125, L. 190/2014 e successive proroghe) e dell’assegno di maternità (art. 74 D.Lgs. 151/2001).

A cura di Fieldfisher